L'utente che svolge attività su Facebook può rivolgersi al foro del consumatore

Redazione scientifica
17 Novembre 2017

L'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, nelle conclusioni depositate lo scorso 14 novembre, afferma che un utente Facebook, anche se si avvale dei social network per svolgere altre attività come raccolta fondi o pubblicazione di libri, mantiene lo status di consumatore, può quindi rivolgersi al giudice dello Stato membro dove ha il domicilio.

Il caso. Tra un cittadino austriaco, che aveva raccolto anche le domande di altri utenti, e Facebook Irlanda nasceva una controversia nella quale egli affermava che la società avrebbe violato i suoi diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati. Il social network, dal canto suo, contestava la giurisdizione dei giudici austriaci sostenendo che il cittadino austriaco non fosse un consumatore e, di conseguenza, non avrebbe potuto avviare l'azione dinanzi ai giudici austriaci. La Corte suprema austriaca ha interpellato sulla questione la Corte di Giustizia europea, chiedendo, altresì, alla Corte di stabilire se un consumatore possa avvalersi del foro speciale per il consumatore, non soltanto con riferimento ai diritti propri, ma anche con riguardo ai diritti a lui ceduti da altri consumatori.

L'utente Facebook resta consumatore Secondo le conclusioni depositate dall'Avvocato generale, lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi per l'esercizio di diritti «non comporta la perdita dello status di consumatore con riferimento ai diritti concernenti il proprio account Facebook utilizzato per finalità private». Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal social network, per l'Avvocato generale, in base all'art. 15, par. 1 Reg. (CE) n. 44/2011 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, il ricorrente può rivolgersi al giudice dello Stato membro dove ha il domicilio.

Nessuna estensione sui diritti ceduti. Tale statuizione, però, non si estende ai ricorsi proposti sui diritti altrui, ceduti da altri utenti. L'Avvocato generale sostiene, infatti, che, in base all'art. 16, par. 1, Reg. n. 44/2001, «un consumatore non può far valere, contemporaneamente a diritti propri, diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località all'interno dello stesso Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi».

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