Rassegna di giurisprudenza di legittimità - ottobre 2017
17 Novembre 2017
AIUTI DI STATO - SANZIONI
Cass. civ., sez. trib., 27 ottobre 2017, n. 25583 L'attestazione di cui all'art. 24, comma 2, della Legge 25 gennaio 2006, n. 29, in quanto strumentale alle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, prescinde dal fatto che il beneficiario dell'aiuto abbia il diritto di trattenerlo o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone la previsione dell'obbligo della sua presentazione anche in caso di autoliquidazione negativa, sicché la sua omissione soggiace sempre alla sanzione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.
DIVIDENDI - GRUPPI DI SOCIETA' Cass. civ., sez. trib., 25 ottobre 2017, n. 25264 Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20% di società che distribuiscono gli utili, hanno diritto alla restituzione delle ritenute versate sui dividendi se sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella Direttiva n. 435/1990. Al riguardo, l'art. 7 della direttiva in esame disponeva che l'espressione "ritenuta alla fonte", utilizzata nello stesso testo, non comprendeva il pagamento anticipato o preliminare dell'imposta sulle società allo stato membro in cui ha sede la società-figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società-madre. Il diritto alla restituzione delle ritenute applicate sui dividendi erogati dalla società-figlia è subordinato al pagamento, da parte della società-madre, dell'imposta sulle società, che è da effettuare contestualmente alla distribuzione degli utili. Nel caso di specie la ricorrente non ha enunciato di essere soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte inidicate in Direttiva, avendo piuttosto provveduto a riproporre un certificato rilasciato dall'autorità fiscale dello Stato di residenza (riguardante appunto la sola residenza fiscale e non la sussistenza di tutti i requisiti di cui alla direttiva comunitaria).
IMPOSTE INDIRETTE - IVA Cass. civ., sez. trib., 25 ottobre 2017, n. 25260 Per i contratti atipici non sinallagmatici che neppure in conseguenza dell'avveramento dell'evento si trasformano in contratti a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, i premi non possono essere qualificati come "corrispettivo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, e vanno piuttosto configurati come mera cessione di denaro, non assoggettabili ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) d.P.R. n. 633/1972. Tali norme tributarie sono pienamente conformi alle disposizioni comunitarie dettate dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17 maggio 1977, (e succ. mod.) che utilizza il criterio distintivo degli atti negoziali "a titolo gratuito" ed "a titolo oneroso" per individuare il presupposto impositivo dell'IVA; invero, a norma dell'art. 2, sesta direttiva, "sono soggette all'imposta sul valore aggiunto: 1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; 2. le importazioni di beni (Cass. civ., sez. trib., n. 24510/2015).
GIURISDIZIONE E COMPETENZA - ATTO DI PRECETTO Cass. civ., ss.uu., 23 ottobre n. 2017, n. 24965 In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).
COMPENSAZIONE - IMPUGNABILITA' Cass. civ., sez. VI-T, 19 ottobre 2017, n. 24638 La proposta di compensazione che l'Agente della riscossione notifica al contribuente ai sensi dell'art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 rappresenta un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale
DIVIDENDI - DOPPIA IMPOSIZIONE Cass. civ. sez. trib., 6 ottobre 2017, n. 23367 La società madre francese che riceve dalla società figlia italiana dividendi esenti da tassazione per effetto dell'attuazione in Francia della Direttiva 90/435/CEE non ha diritto al credito d'imposta previsto dall'art. 10, p. 4, lett. b, Convenzione Italia-Francia 5 ottobre 1989, ratificata con Legge n. 20/1992, in quanto l'esenzione di fonte comunitaria esclude la doppia imposizione che il credito di fonte pattizia è diretto a neutralizzare.
CESSIONE D'AZIENDA - PLUSVALENZA Cass. civ., sez. trib., 4 ottobre 2017, n. 23143 La "licenza taxi", è un bene strumentale di natura immateriale, che finisce col cartolarizzare l'azienda, diventando presupposto strutturale ed elemento qualificante dell'esercizio dell'attività. Essa soggiace a un regime giuridico speciale, che, per espressa previsione dell'art. 9 della Legge n. 21/1992, ne consente il trasferimento, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata (purchè iscritta nell'apposito ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti), qualora il titolare stesso si trovi in almeno una delle condizioni ivi previste, fra cui (lett. c), quella in cui "sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida". Lo stato di salute invalidante del contribuente, pertanto, non può quindi costituire una prova della gratuità della cessione; è solo bensì il presupposto per la trasferibilità della licenza, da richiedersi alla competente autorità comunale per rilasciare la licenza alla persona designata dal cedente (c.d. volturazione) nelle ipotesi previste dal cit. art. 9. Tale cessione, inserita in un contesto caratterizzato dal limitato numero di licenze rilasciate dai Comuni e riguardando un bene essenziale all'esercizio dell'attività imprenditoriale, deve ritenersi onerosa, in quanto rientrante tra i "beni relativi all'impresa", il cui trasferimento realizza quindi una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, costituendo peraltro fatto notorio l'esistenza di un vero e proprio mercato di rivendita delle licenze taxi. Per le indicate ragioni la cessione di licenza di autoservizio pubblico non di linea, si presume onerosa ed è idonea a determinare una ricchezza tassabile.
|