Bancarotta: sulla durata fissa delle pene accessorie parola alla Consulta
20 Novembre 2017
Nei reati di bancarotta, la durata delle pene accessorie in misura fissa, per 10 anni, potrebbe essere incostituzionale: la Cassazione, con ordinanza n. 52613 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, l. fall. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Il caso. L'ordinanza di rimessione si inserisce nella complessa vicenda processuale del crac Parmalat e attiene ad un'operazione di concessione di prestito-ponte per l'acquisto di un'azienda siciliana. Gli imputati, condannati per reati bancarotta fraudolenta, impugnavano per cassazione la sentenza della Corte d'appello e la Cassazione riteneva inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale relativa alla misura fissa decennale della durata delle pene accessorie. In seguito al nuovo giudizio di rinvio, si giungeva ancora in Cassazione. Le pene accessorie nella bancarotta. Punto controverso continua ad essere il trattamento sanzionatorio nei reati di bancarotta, con specifico riferimento alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, che per previsione legale hanno durata fissa di dieci anni, a prescindere dalla durata della pena principale, perciò in ipotesi anche superiore ad essa. La S.C. rileva come, sul punto, si debba registrare un contrasto: è vero che l'orientamento maggioritario sembra ormai consolidato nel ritenere che la durata delle pene accessorie, ex art. 216, è fissata inderogabilmente nella misura fissa di dieci anni, tanto emergendo dal dato testuale della disposizione, e che di conseguenza tale pena è sottratta alla regola prevista dall'art. 37 c.p. di modulazione rispetto alla pena principale (in questo senso: Cass. Pen., 269/2010; Cass. pen. n. 39337/2007). Altro orientamento ritiene, però, che la pena accessoria di cui all'art. 216 non si sottrarrebbe alla regola di cui all'art. 37 c.p. La precedente pronuncia della Consulta. L'orientamento maggioritario trae forza anche dalla pronuncia n. 134/2012 della Corte Costituzionale, la quale avrebbe “Implicitamente” confermato la validità di questa interpretazione: in quell'occasione la Consulta si è però limitata, secondo l'ordinanza in esame, a dichiarare inammissibile la questione allora sottoposta, in quanto i rimettenti chiedevano un'addizione normativa che, essendo solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili, non costituiva una soluzione costituzionalmente obbligata ed eccedeva i poteri di intervento della Corte. I rimettenti, in sostanza, chiedevano che venissero aggiunte le parole “fino a” all'ultimo comma dell'art. 216 l. fall., consentendo così di aprire ad una valutazione discrezionale sulla durata delle pene accessorie, che verrebbero determinate solo nel massimo. Nel merito, dunque, la pronuncia n . 134 della Consulta non costituisce un impedimento ad un nuovo esame, e la Cassazione ritiene che la durata invariabile delle pene accessorie, le quali hanno sicuramente natura afflittiva, non appare in sintonia con i valori costituzionali, risolvendosi in una anelastica limitazione di beni costituzionalmente rilevanti, quali la libertà di iniziativa economica, il diritto al lavoro e le finalità rieducative della pena. La rimessione alla Corte Costituzionale. La Cassazione dichiara, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, l.fall., nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
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