Edificio storico: ammesso l'abbattimento delle barriere architettoniche anche a favore degli anziani
20 Novembre 2017
Il fatto. Un'anziana signora, proprietaria di un immobile sito in uno stabile soggetto a vincolo di particolare interesse culturale, chiede alla Soprintendenza l'autorizzazione per l'installazione di un ascensore nel cortile condominiale. La Soprintendenza respinge il progetto ritenendo che lo stesso pregiudichi notevolmente il pregio artistico dell'edificio. Conseguentemente la ricorrente, lamentando l'illegittimità del diniego ne demanda l'annullamento. Il Tar accoglie il ricorso e condanna la Soprintendenza al rilascio dell'autorizzazione. Segue il gravame davanti al Consiglio di Stato da parte del Ministero per i beni e l'attività culturale, relativamente al quale resiste la ricorrente proponendo appello incidentale.
È ammissibile l'installazione di un ascensore che agevoli l'anziano. I giudici ritengono che l'applicazione della l. n. 13/1989, invocata dall'appellante incidentale, si applichi al caso di specie. In particolare, l'installazione di un ascensore rientra fra gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e rendere più agevole l'accesso all'abitazione per i soggetti affetti da difficoltà motoria o da disabilità. Altresì, condividendo l'orientamento dei giudici di legittimità (Cass civ., sez. II, 28 marzo 2017, n. 7938), il Consiglio di Stato ammette che la legge citata si applichi anche alle persone anziane le quali, sebbene non siano propriamente disabili, soffrono di difficoltà motorie e di disagi fisici. Cosicché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, gli anziani come soggetti «svantaggiati» devono essere tutelati dall'intera comunità, e in tal senso nella costruzione degli edifici privati o nella ristrutturazione di quelli già esistenti è imposto l'abbattimento delle barriere architettoniche indipendentemente dalla presenza nel fabbricato di un soggetto affetto da una qualche forma di invalidità poiché si tratta di garantire diritti fondamentali e non, personali e intrasmissibili, da accordare al disabile in quanto tale.
L'amministrazione deve motivare il diniego. Altresì, i giudici rilevano che, il diniego di autorizzazione può essere ammesso nel caso in cui l'opera da realizzare rechi un grave pregiudizio ad un bene storico e tutelato. Il diniego deve essere motivato indicando la natura e la serietà del pregiudizio in ragione del contesto abitativo e delle alternative eventualmente prospettate all'interessato. Si tratta di un onere di motivazione «particolarmente inteso», poiché l'interesse della persona «svantaggiata» può soccombere di fronte alla tutela di beni artistici, solo in casi eccezionali.
Nel caso di specie, il diniego viene annullato dal Consiglio di Stato e l'amministrazione dovrà riesaminare la questione alla luce della particolare situazione personale dell'istante e della l. 13/1989. |