Rinvio a giudizio e incidente probatorio trattenuto dallo stesso giudice. Provvedimento abnorme?
22 Novembre 2017
Massima
Non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato e disposto il rinvio a giudizio volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito. E invero, l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare. Il caso
Il Gup del tribunale di Ancona disponeva il rinvio a giudizio di T.M. e altri sei imputati (processo per associazione per delinquere transnazionale) e contestualmente disponeva l'incidente probatorio avente ad oggetto la traduzione di numerose rogatorie internazionali attive. Uno degli imputati proponeva ricorso per cassazione eccependo l'abnormità del decreto di rinvio a giudizio per quattro ragioni: a) non è stato consentito il diritto di difesa; b) non è stata consentita la scelta ponderata dei riti alternativi; c) è stato disposto il rinvio a giudizio senza acquisizione degli atti del procedimento fondamentali; d) il Gup da una parte ha disposto il rinvio a giudizio e dall'altra lo ha arbitrariamente trattenuto presso di sé per procedere all'incidente probatorio. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, l'incompatibilità del Gup alla celebrazione dell'incidente probatorio una volta disposto il rinvio a giudizio. La questione
È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso, prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito? Le soluzioni giuridiche
La categoria dell'abnormità del provvedimento giudiziale è stata più volte oggetto di esame giurisprudenziale e si è giunti ad affermare, sotto un primo profilo, che si è in presenza di un'abnormità c.d. strutturale, quando il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (si pensi al caso del P.M. che chieda al Gip l'archiviazione perché è ignoto l'autore del reato ed il giudice ha ordinato al P.M. di formulare l'imputazione); mentre si è in presenza di una abnormità funzionale, quando il provvedimento, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (ad esempio, quando il P.M. ha chiesto al Gup il rinvio a giudizio e questi ha disposto l'archiviazione). Soffermandoci sul caso in esame, nella motivazione della sentenza è stata richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione concorde in materia, la quale ritiene che l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare; né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi (Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 10498; Cass. pen., Sez. VI, 15 ottobre 2003, n. 47239, Imbronise). Il ricorrente ha ritenuto però che nella fattispecie, i presupposti sono diversi, in quanto le uniche fonti probatorie sono quelle che si devono raccogliere con l'incidente probatorio. La Corte di cassazione ha, invece, rilevato che nel decreto che dispone il giudizio, il Gup ha evidenziato altre fonti di prova e su questo aspetto il ricorrente è stato generico limitandosi a ritenere essenziali solo le prove dell'incidente probatorio. Sulla questione relativa all'incompatibilità funzionale del giudice, la Corte ha ritenuto che non risulta incompatibile il giudice che ha disposto il rinvio a giudizio nell'espletamento dell'incidente probatorio, e comunque l'incompatibilità non era stata proposta con l'istanza di ricusazione, in quanto comunque nessuna causa del genere risulta prevista dall'art. 34 c.p.p. Osservazioni
La pronuncia che si annota, si allinea all'indirizzo giurisprudenziale consolidato, ai sensi del quale è evidente che l'incidente probatorio si caratterizza per il ruolo “neutro” di garanzia, avente ad oggetto solo la modalità di assunzione della prova, da parte di un giudice che non andrà a utilizzare il risultato (Cass. pen., Sez. II, n. 10498/2007). La terza sezione della Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi, ribadendo che non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato intesa a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso, prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito.
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