Notificazione a mani proprie valida anche nei confronti del residente all'estero
23 Novembre 2017
Il caso. La Corte d'appello confermava la pronuncia con la quale il Tribunale, accogliendo la domanda attorea di revocazione ordinaria, condannava il convenuto al pagamento di una somma di denaro in favore dell'attrice.
Contro la decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione il soccombente.
Vizio in procedendo sollevato dal ricorrente. Con un primo motivo il ricorrente denuncia un vizio in procedendo, avendo secondo lui la Corte d'appello errato nel ritenere valida la notifica, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita in mani proprie dall'ufficiale giudiziario nel comune di Agnino, in Italia, quando lui risultava formalmente residente all'estero.
L'art. 138 c.p.c., osserva il ricorrente, si riferisce alle sole notifiche nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato. Al contrario, nei confronti di persona che non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato, l'art. 142 c.p.c. prevedrebbe quale unica e tassativa forma di notificazione la spedizione secondo le modalità, ivi contemplate.
La notificazione a mani proprie del destinatario è sempre valida. La Corte di cassazione non si trova d'accordo con quanto affermato dal ricorrente, ma ritiene, al contrario, che tale notifica, eseguita a mani proprie del destinatario, è valida proprio sulla base del disposto dell'art. 138 c.p.c., il quale testualmente prevede che la notificazione a mani è sempre valida, a prescindere dal fatto che essa sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario. Tale principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 142/2014), risulta pacificamente applicabile nel caso di specie dove, non andata a buon fine la notifica dell'atto di citazione all'estero, l'attrice aveva richiesto al Consolato d'Italia di eseguire delle ricerche dalle quali era risultato che il convenuto era stato cancellato d'ufficio dal comune estero per irreperibilità.
Difetto di giurisdizione del giudice italiano. Con diverso motivo, poi, il ricorrente, chiede alla Suprema Corte di pronunciarsi in merito al difetto di giurisdizione del giudice italiano. Anche su tale doglianza, il Collegio si è trovato in disaccordo con quanto prospettato dal ricorrente. Infatti, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del Reg. (CE) n. 44/2001, un soggetto può essere convenuto in giudizio nello Stato membro in cui l'obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita. Nel caso di specie, osservano i Giudici, trattandosi di obbligazione pecuniaria, che come tale doveva essere eseguita al domicilio del creditore ed essendo la creditrice residente in Italia, correttamente è stata dichiarata la giurisdizione italiana. Il fatto, poi, che l'azione revocatoria era stata proposta anche in danno di altro convenuto residente in Italia, continuano i Giudici, non cambia le cose. Il citato regolamento, infatti, stabilisce che nell'ipotesi di pluralità di convenuti è possibile citarli entrambi presso il giudice del luogo di domicilio di uno dei due.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il soccombente al pagamento delle spese processuali. |