Prescrizione del diritto del lavoratore alla costituzione di una rendita vitalizia per effetto del mancato versamento dei contributi
28 Novembre 2017
Massima
Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, L. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. Il caso
Un Ente pubblico non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori a beneficio di una propria dipendente, ritenendo che l'attività svolta (ovvero, prestazioni di dattilografia “a notula”, con remunerazione oraria) dovesse configurarsi come lavoro autonomo. La lavoratrice, pertanto, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia nei confronti dell'INPS per periodi durante i quali era stata omessa la relativa contribuzione. Il giudice di prime cure rigettava la domanda. La decisione era, quindi, impugnata e la Corte d'Appello di Firenze, ribaltando la pronuncia del tribunale, condannava l'INPS alla determinazione della relativa riserva matematica e l'Ente a versare direttamente all'Istituto tale riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa. L'Ente, allora, proponeva ricorso per Cassazione e contestava la decisione con la quale la Corte di merito non aveva ritenuto prescritto il diritto preteso dalla controparte. La questione
Il diritto alla pensione, costituzionalmente garantito dall'art. 38, comma secondo, è un diritto indisponibile e imprescrittibile (art. 5, D.P.R. n. 1092/1973; L. n. 153/1969; art. 2115 e 2934 c.c.) poiché diretto a tutelare i bisogni fondamentali dell'individuo in un momento successivo all'estromissione dal mondo del lavoro. Diversamente, soggiace al termine prescrizionale di cui al comma 9, art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 335, l'obbligo del versamento dei contributi, presupposto necessario per l'accesso al trattamento pensionistico e diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo, che, a sua volta, sorge ipso iure in tutti i casi di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Le soluzioni giuridiche
L'obbligo contributivo incombe integralmente sul datore di lavoro e l'inadempimento, totale o parziale, può incidere sulla posizione previdenziale del lavoratore e sul diritto al trattamento pensionistico. In conseguenza di ciò, il nostro ordinamento riconosce al lavoratore non solo la facoltà di agire in giudizio (pure nel corso del rapporto) per la tutela del proprio diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa, ma anche, in via generale, il diritto al trattamento previdenziale a prescindere dal regolare versamento dei contributi (cd “principio di automatismo della prestazione” di cui all'art. 2116, comma 1, c.c.). Pertanto, ricade sull'ente previdenziale il rischio dell'inadempimento contributivo a tutela del diritto del lavoratore alla integrità della propria posizione assicurativa (Cass. sez. lav., 20 aprile 2002, n. 5767).
È pur vero, tuttavia, che L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 al comma 9, prevede termini di prescrizione (con conseguente preclusione) per il versamento dei contributi. Al verificarsi di tale circostanza l'art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che il datore di lavoro inadempiente, (su cui incombe l'onere di versare la riserva matematica sulla base di tariffe determinate e variate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali) ovvero, in mancanza, lo stesso lavoratore danneggiato, possano richiedere all'Ente previdenziale la costituzione della rendita vitalizia reversibile a integrazione della pensione (o quota di pensione) che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi, ovvero, qualora non vi sia ancora pagamento di trattamento pensionistico, la valutazione “a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”
Orbene, il diritto potestativo di vedersi costituire suddetta rendita, come chiarito dalla sentenza in commento, può essere azionato solo entro il termine di prescrizione decennale che decorre dal momento in cui si realizza la prescrizione del diritto a ricevere i contributi da parte dell'ente previdenziale. Nel caso sottoposto all'attenzione delle Suprema Corte, in particolare, il periodo di tempo in cui si chiedeva l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro era ricompreso tra il 1973 ed il 1974, per cui, in applicazione dei principi sopra richiamati, le S.U. hanno ritenuto che, nell'ottobre 1984 si era prescritto il credito di natura contribuiva e, conseguentemente, nel mese di ottobre 1994 si era realizzata la prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Osservazioni
La disciplina della prescrizione in subiecta materia, è un tema complesso su cui la giurisprudenza ha assunto posizioni spesso contrastanti e per dirimere le quali sono state più volte interpellate le Sezioni Unite. Del resto, l'espressa previsione di cui al comma 9, art. 3, L n. 335/95, relativo alla preclusione del versamento dei contributi prescritti (con obbligo di restituirli in caso di ricezione -INPS, Circolare n. 262/95-), risulta difforme rispetto alla regolamentazione civilistica, secondo cui l'adempimento di un debito prescritto costituisce esecuzione di un'obbligazione naturale (art. 2940 c.c., e quindi legittimo e non ripetibile), e la prescrizione è rinunciabile da parte del soggetto che ne beneficia (art. 2937 c.c.). Incertezze interpretative, poi, si registravano anche relativamente all'esatta determinazione dei termini e del dies a quo di decorrenza della prescrizione, oggi definite dalla giurisprudenza.
Procedendo per ordine, occorre anzitutto ricordare che il sistema di tutele, predisposto per il lavoratore in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, contempla:
Orbene, con riferimento al principio di automatismo (art. 2116, comma 1, c.c.), la giurisprudenza si è pronunciata in maniera opposta sull'interpretazione del coordinato disposto dei commi 9 e 10, art. 3 L. n. 335/95.
Da un lato, infatti, si è sostenuto che il nuovo termine quinquennale di cui al comma 9, art. 3 cit., non si applica ai casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto del termine decennale della normativa precedente (Cass. sez. lav., 12 febbraio 2003, n. 2100). Per contro, con pronunce pressoché coeve, la giurisprudenza ha sostenuto che il nuovo termine quinquennale trova applicazione anche ai crediti maturati anteriormente, con eccezione per i crediti accertati entro il 31 dicembre 1995 e per i quali l'Ente creditore abbia interrotto i termini o avviato procedure di recupero (Cass. sez. lav., 7 gennaio 2004, n. 46, cui si era sostanzialmente uniformata anche l'INPS con la Circolare n. 69 del 2005). Sul punto, quindi, sono intervenute le Sezioni Unite, chiarendo che il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della Legge (ovvero il 17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS nel periodo tra la data suddetta ed il 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un «effetto annuncio» idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo; dalla data di questo inizia a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione (Cass. civ., S.U. 4 marzo 2008, n. 5784).
Dibattuta era anche la tematica che concerne la prescrizione della costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338. Al riguardo, la giurisprudenza ha sostenuto sia l'imprescrittibilità della facoltà di costituire una rendita vitalizia, poiché rientrante nella categoria dei diritti potestativi (Cass. sez. lav., 19 maggio 2003, n. 7853) sia che il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. (Cass. sez. lav., 13 marzo 2003, n. 3756; Cass. sez. lav., 20 gennaio 2016, n. 983). La contrapposizione, come sopra chiarito, è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, facendo applicazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche, ha ritenuto sussistente un termine di prescrizione decennale entro cui il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo alla costituzione di una rendita di cui all'art. 13 cit. per i contributi omessi e che lo stesso termine decorra dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'istituto previdenziale. Il termine di prescrizione è decennale ex 2946 c.c. poiché il danno deriva direttamente dall'inadempimento di un obbligo commesso al rapporto di lavoro (Cass. sez. lav., 13 marzo 2003, n. 3756).
Infine, l'azione di risarcimento del danno prevista dall'art. 2116 comma 2, c.c., che, come una sorta di norma di chiusura del sistema, ha lo scopo di indennizzare il lavoratore per il danno (determinabile in base alla riserva matematica ex art. 13 L. 12 agosto 1962, n. 13 - Cass. sez. lav., 7 giugno 2003 n. 9168) derivante dalla definitiva perdita (totale o parziale) della prestazione previdenziale.
Anche in tale fattispecie, come per la rendita vitalizia, il presupposto è rappresentato dall'omissione contributiva del datore di lavoro, ma si tratta di azioni autonome ed esperibili separatamente dal lavoratore in due distinti giudizi nei confronti dei rispettivi legittimati. L'azione risarcitoria è esperibile anche nel caso in cui non sia più esercitabile l'azione per la restituzione di quanto versato per la costituzione della rendita vitalizia, mancando il necessario presupposto della perdurante azionabilità (sotto il profilo della prescrizione) della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro di vedersi costituire, a spese di quest'ultimo, la suddetta rendita vitalizia (Cass. sez. lav., 29 dicembre 1999, n. 14680). Come per l'azione relativa alla costituzione di una rendita vitalizia, il termine di prescrizione è decennale, tuttavia, le due fattispecie si differenziano per ciò che riguarda il dies a quo di decorrenza, dato che nel caso dell'azione di cui all'art. 2116 c.c. il termine decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dal momento in cui si sono verificate due condizioni: la prescrizione dei contributi ed il raggiungimento dell'età pensionabile.
A fronte del quadro esposto, la pronuncia in commento si presenta coerente con il sistema di tutele predisposto dal legislatore, scandito dalla ricorrenza di termini prescrizionale che limitano anche i rimedi esperibili dal lavoratore. Le differenti previsioni, quindi, impongono al lavoratore l'onere di attivarsi non solo per monitorare la propria posizione previdenziale e verificare eventuali abusi commessi dal datore di lavoro, ma anche di agire in tempo a tutela del proprio diritto soggettivo. Infatti, l'impossibilità di invocare il principio di automatismo della prestazione, può precludere al lavoratore il trattamento previdenziale e ciò, anche molto tempo prima di aver maturato il relativo diritto. Il rimedio esperibile ex art. 2116 c.c., comma 2, allora, può non avere alcuna utilità in caso di insolvenza del datore di lavoro.
|