Sì alle «pergotende» che migliorino la fruizione degli spazi esterni

Redazione scientifica
29 Novembre 2017

È legittima l'installazione di una «pergotenda», quale struttura servente ed accessoria rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività di ristorazione, in quanto non costituisce creazione o modificazione dell'organismo edilizio, né modifica la destinazione d'uso del cortile interessato, ma garantisce una migliore fruizione dello spazio esterno all'unità abitativa.

La vicenda. Il proprietario di un'osteria impugna il provvedimento amministrativo con il quale è stata inibita la realizzazione di un pergolato all'interno del cortile ove è sito l'immobile. Il ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento inibitorio del Comune, in quanto trattasi di un manufatto che per le sue caratteristiche non comporta alcun aumento di volume, pertanto non altera né modifica la destinazione d'uso della porzione di cortile esterno interessata. Si tratta di una «pergotenda» ovvero struttura esterna aperta, addossata per un lato all'edificio, ma costituita da elementi leggeri, con un sistema di ombreggiatura consistente in un telo scorrevole retrattile mediante automatismo elettrico.

Le ragioni dell'Amministrazione. Di altro avviso è il Comune, il quale ritiene che il manufatto sarebbe costituito da vetri fissi e serramenti tali da rendere il locale fruibile anche d'inverno, pertanto l'intervento del proprietario non sembrerebbe assimilabile alla posa di una tenda per ombreggiare una parte del cortile di pertinenza del locale, quanto piuttosto ad un ulteriore locale del ristorante.

Le doglianze del ricorrente sono fondate, difatti il Tribunale amministrativo ritiene che le «pergotende», per loro caratteristiche e funzioni, non costituiscono un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo Difatti ex artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001 «sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio». Nel caso di specie, la realizzazione di una struttura in materiale leggero, retraibile e, destinata a fornire ombra al cortile di pertinenza del locale, non integra tali caratteristiche, ma trattasi di un manufatto privo di autonomo «carico urbanistico» che garantisce una migliore fruizione dello spazio sterno.

Per questi motivi il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.