Dove si notificano le impugnazioni?

Mauro Di Marzio
04 Dicembre 2017

L'individuazione del luogo ove effettuare la notificazione dell'atto di impugnazione è solo apparentemente semplice e scevra di rischi: al contrario il pericolo di errare in tale individuazione è molteplice, e con esso notevole è il rischio di trovarsi dinanzi al passaggio in giudicato della sentenza che si intendeva impugnare. Nell'articolo che segue vengono singolarmente trattate le questioni di maggior rilievo, con l'analisi della giurisprudenza pertinente, anche recentissima.
Tria sunt genera locorum

Ci basta ricordare che l'atto di impugnazione si notifica, in generale, presso il difensore del vincitore nel precedente grado? Certamente no: le regole poste dall'art. 330 c.p.c., rubricato «Luogo di notificazione dell'impugnazione», sono difatti ben più complesse e ruotano intorno a tre distinte ipotesi:

  • la prima ipotesi, contemplata dalla prima parte del comma 1 dell'art. 330 c.p.c., ricorre quando il vincitore, avvalendosi dell'art. 285 c.p.c., ha notificato la sentenza, per i fini della decorrenza del termine «breve» di cui all'art. 325 c.p.c. (30 giorni di regola, 60 giorni per il ricorso per cassazione), ed in sede di notificazione ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata: in tal caso l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato, ossia laddove la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio;
  • la seconda ipotesi, contemplata dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 330 c.p.c., ricorre se il vincitore: a) ha notificato la sentenza, ma non ha nell'occasione dichiarato la residenza o eletto domicilio; b) non ha notificato la sentenza: in tali casi l'impugnazione deve essere notificata presso il difensore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio;
  • la terza ipotesi, contemplata dal comma 3 dell'art. 330 c.p.c., ricorre in situazioni che possiamo indicare come residuali, ossia: a) nel caso di mancanza della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio (e cioè nel caso di parte contumace nel grado precedente o di parte costituita personalmente che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio); b) nel caso in cui siano trascorsi sei mesi (l'art. 330 c.p.c. parla di un anno, ma si ritiene che essa intenda rinviare all'ordinario termine lungo di impugnazione, che oggi è appunto semestrale) dalla pubblicazione della sentenza.
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio all'atto della notificazione della sentenza

La dichiarazione di residenza o elezione di domicilio all'atto della notificazione della sentenza, ex art. 285 c.p.c. (e non all'atto della notificazione del precetto, pure se effettuata in uno con la sentenza: Cass. civ., 14 febbraio 2007, n. 3269), richiedono le necessarie specificazioni geografiche, solo in presenza delle quali si produce l'effetto, previsto dall'art. 330, comma 1, prima parte, c.p.c. (Cass. civ., 27 agosto 1990, n. 8845). Quando la parte, all'atto della notificazione della sentenza, abbia validamente dichiarato la propria residenza, la notifica dell'impugnazione della controparte deve essere effettuata, a norma dell'art. 330 c.p.c., presso tale luogo in via esclusiva (Cass. civ., 29 gennaio 1993, n. 1114; Cass. civ., 2 luglio 1988, n. 4412; Cass.civ., 1° marzo 1986, n. 1315). Rispetto a tale previsione i successivi criteri di individuazione del luogo di notificazione previsti dalla seconda parte del comma 1, dello stesso art. 330 devono ritenersi sussidiari (Cass. civ., Sez. Un., 20 novembre 1982, n. 6248; Cass. civ., 25 luglio 2006, n. 16952). Ne consegue ad esempio che, poiché l'elezione di domicilio si opera non soltanto rispetto ad un luogo, ma anche e soprattutto rispetto alla persona indicata che diviene il solo tramite attraverso il quale si realizza la conoscenza dell'atto notificato, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c. la notificazione dell'impugnazione eseguita al procuratore costituito per il giudizio di primo grado, anziché al procuratore presso il quale la parte ha eletto domicilio con dichiarazione nell'atto della notifica della sentenza, a nulla rilevando che i predetti professionisti abbiano lo studio professionale allo stesso indirizzo (Cass. civ., 26 maggio 1994, n. 5156).

Come emerge anche dalla massima appena citata, le conseguenze che si verificano quando colui che impugna non si avvede della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio effettuate all'atto della notificazione della sentenza sono in linea di massima rimediabili. La giurisprudenza ripete infatti che l'errore dà luogo a nullità, e che la nullità è neutralizzata attraverso la valvola di sicurezza dell'art. 291 c.p.c., ossia attraverso la rinnovazione della notificazione, che il giudice deve disporre. Si trova così ribadito che, la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, comma 1, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notificazione e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche la inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Cass. civ., 9 dicembre 2002, n. 17494; Cass. civ., 19 dicembre 2006, n. 27139; Cass. civ., 24 luglio 2014, n. 16801; Cass. civ., 10maggio 2016, n. 9419).

I rischi connessi all'individuazione del luogo ove effettuare la notificazione dell'impugnazione sono inoltre ulteriormente temperati dal principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l'irregolarità della notificazione dell'impugnazione per inosservanza dei criteri stabiliti dall'art. 330 c.p.c. in ordine al luogo di notificazione non può essere considerata causa di nullità quando la notifica sia eseguita, anche se in luogo diverso da quello indicato, in mani proprie, comportando la notifica personale il raggiungimento dello scopo di portare l'atto ad oggettiva e tempestiva conoscenza del destinatario (Cass. civ., 26 maggio 1994, n. 5169; Cass. civ., 23 aprile 1983, n. 2807).

Tuttavia, quando si procede a notificare l'atto di impugnazione, è bene prestare la massima attenzione nell'identificazione del luogo presso cui notificare l'atto, in relazione alla previsione della prima parte dell'art. 330 c.p.c., sia per evitare inutili complicazioni, sia perché quella che ho indicato come valvola di sicurezza, ossia la rinnovazione della notificazione di cui all'art. 291 c.p.c., lo è fino ad un certo punto, dal momento che comporta l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione: e, se così posso dire, risponde in tal modo ad una logica del tipo «alla prima si perdona, alla seconda si bastona».

La notificazione al procuratore costituito

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio all'atto della notificazione della sentenza, e cioè, ribadiamo, sia se la sentenza non è stata notificata, sia se è stata notificata ma senza dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (ed inoltre in caso di invalidità della dichiarazione o dell'elezione: Cass. civ., 27 ottobre 1990, n. 8845; o di irrituale notificazione ex art. 285 c.p.c.: Cass. civ., 30 marzo 1983, n. 2342) l'impugnazione deve essere notificata: a) presso il difensore costituito; b) nella residenza dichiarata, c) nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può in particolare essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi indicati (Cass.civ., 2 luglio 2009, n. 15523; Cass. civ., 17 maggio 2002, n. 7214). Con riguardo ai menzionati luoghi, rileva ovviamente la situazione effettiva e non quella eventualmente inesatta risultante dalla sentenza impugnata (Cass. civ., 16 gennaio 1987, n. 286).

Con particolare riguardo alla notificazione al procuratore costituito, occorre anzitutto dire che questi assume la veste di destinatario della notificazione dell'impugnazione in forza di proroga ex lege dei poteri derivanti dalla procura alle liti rilasciatagli nel precedente grado di giudizio: notificazione che, sotto l'aspetto della ratio, è indirizzata non alla parte ma al suo difensore giacché è quest'ultimo in grado di avvedersi, in ragione della sua preparazione tecnica, dell'atteggiamento da assumere avverso l'impugnazione proposta. Va da sé che l'impugnazione diretta non alla parte presso il difensore, ma direttamente al difensore soddisfa anch'essa le esigenze a presidio delle quali è dettato l'art. 330 c.p.c., nella seconda parte del suo comma 1. In tal senso la Suprema Corte ripete che la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte «presso il procuratore costituito» nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c., soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa, sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario (Cass.civ., 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. civ., 12 gennaio 1995, n. 291). Talora si è tuttavia anche affermato che la notificazione dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» comporta una nullità, non dell'impugnazione ma della sola notificazione, sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio (Cass.civ., Sez. Un., 14 giugno 1994, n. 5785; Cass. civ., 15 marzo 1999, n. 2308).

Il trasferimento del procuratore costituito

Le considerazioni che seguono richiedono la massima attenzione, perché, nel caso del trasferimento del procuratore costituito del vincitore nel grado precedente, le insidie in agguato sono massimamente pericolose, e il rischio di perdere la causa per un errore procedurale o per un'imprudenza è serio e concreto. Poniamo il caso che il difensore il quale si accinga a notificare l'atto di impugnazione desuma l'indirizzo del difensore di controparte, presso il quale effettuare la notificazione, dalla sentenza impugnata, ovvero anche dalla notificazione che di essa sia stata in precedenza fatta soltanto poche settimane prima: cosa accade se nel frattempo il destinatario della notificazione ha trasferito il proprio studio legale, sicché la notificazione torni indietro con la consueta dicitura «non notificato perché trasferito», o altra equivalente?

Qui, per dirla chiara, sono dolori: una simile notificazione è difatti materialmente inesistente. Il principio da applicare è riassunto allora nella massima secondo cui, qualora la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto procuratore nel luogo indicato dall'istante, la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore medesimo, anche se il trasferimento non sia stato comunicato da controparte, non ha alcun rilievo giuridico, atteso che la rinnovazione della notificazione deve avvenire entro la scadenza del termine fissato per l'impugnazione. Detto termine, in quanto perentorio, non è prorogabile, né soggetto a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché decorre durante il tempo necessario per le ricerche del nuovo recapito del procuratore destinatario, restando a carico dell'istante il rischio di decadenza per mancato rispetto del termine stesso (Cass. civ., 7 giugno 2017, n. 14083; Cass. civ., 6 dicembre 2002, n. 17402).

Ed ancora. La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. Siffatto onere non si pone affatto in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., potendo essere svolta agevolmente l'attività di ricerca posta a carico della parte, sicché non è configurabile alcuna lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa (Cass. civ., 7 giugno 2017, n. 14083; Cass. civ., 7 giugno 2002, n. 8287).

In questo caso è difficile anche appellarsi al congegno che consente di reiterare la notificazione, riprendendo autonomamente il procedimento notificatorio non andato a buon fine (si rinvia a M. Di Marzio, Il rimedio alla notificazione tentata ma “non andata a buon fine”, in ilProcessocivile.it). Ed infatti la legittima ripresa del procedimento notificatorio richiede che l'esito negativo della notificazione non sia imputabile al notificante. Certo, a mio modo di vedere, l'esito negativo della notificazione non è imputabile se il trasferimento dello studio non risulta dal locale albo forense consultabile via Internet. E io credo — anche se mi rendo conto che si tratta di un punto di vista opinabile — che non sia imputabile anche il trasferimento avvenuto da pochi giorni, sebbene risultante dalla consultazione dell'albo. Ma se si tratta di un trasferimento ormai datato, e che il notificante avrebbe potuto agevolmente conoscere effettuando una cautelativa «visura» dell'albo attraverso Internet, la ripresa del procedimento di notificazione, o peggio ancora l'istanza rivolta al giudice al fine di ottenere un termine per rinnovare, può finire per risolversi in un boomerang, con il quale il giudice, negando la rinnovazione, finisce per attribuire al difensore notificante una patente di negligenza, con tutto quanto ne consegue. Ed infatti nell'ultima decisione citata si legge, ad esempio, che: «La dedotta conoscenza del trasferimento dello studio dell'avv. D. dopo che il termine per la notifica dell'atto di impugnazione era ormai scaduto costituisce una conseguenza della scelta di effettuare la notifica l'ultimo giorno utile. Tale scelta, imputabile al soggetto tenuto alla notifica, comporta il rischio di non essere in grado di svolgere le eventuali ricerche che si rendessero necessarie in caso di mancata notificazione». Egualmente v. Cass. civ., 29 luglio 2015, n. 16040. Viceversa, Cass. civ., 26 marzo 2012, n. 4842 ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, pur avendo informalmente comunicato al notificante il proprio trasferimento, gli aveva poi notificato la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado apponendovi un timbro con l'indicazione del vecchio indirizzo.

Procuratore esercente extra circumscriptionem: quasi-eutanasia dell'art. 82 della legge professionale forense

Ecco invece un ex campo minato che oggi desta minori preoccupazioni. Rimane ferma, nonostante la soppressione della figura del procuratore legale (Cass. civ., 11 febbraio 2004, n. 2626; Cass. civ., 22 maggio 2001, n. 6959), la disposizione che onera gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, di eleggere domicilio, all'atto della costituzione nel giudizio, nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, con la conseguenza che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, recante: «Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato»).

Tale previsione ha superato il sospetto di illegittimità costituzionale sollevato con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché la prescrizione dell'onere dell'elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito rappresenta una scelta ragionevole, in quanto funzionale a un più immediato e agevole espletamento delle formalità di notificazione, e perché la mancata elezione non impedisce il diritto di difesa, ben potendo l'avvocato con l'ordinaria diligenza informarsi presso la cancelleria e ritirare l'atto, considerato, tra l'altro, che tale forma di notifica consegue al mancato adempimento dell'onere ad esso imposto (Corte cost., 19 gennaio 2007, n. 5; Corte cost., 17 dicembre 1999, n. 455). La disposizione, volta ad evitare di gravare la controparte di una notificazione più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell'autorità giudiziaria procedente (Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13587), possiede notevole rilievo pratico, tenuto conto delle molteplici ricadute che essa comporta proprio con riguardo all'individuazione del luogo di notificazione.

Occorre in proposito in primo luogo evidenziare che, secondo l'opinione prevalente, l'elezione di domicilio all'atto della costituzione in giudizio, qualora questo si svolga fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato l'avvocato, non gli dà diritto di ricevere le notifiche soltanto in tal luogo, sicché è valida la notificazione effettuata presso il suo studio professionale (Cass. civ., 20 aprile 2009, n. 9349; Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5892; Cass.civ., 9 ottobre 1997, n. 9811), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto notificato lo scopo previsto dalla legge (Cass. civ., 15 febbraio 2007, n. 3458; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13615; Cass. civ., 25 agosto 2005, n. 17342; Cass. civ., 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. civ., 15 febbraio 2000, n. 1700). Come ribadito dalle Sezioni Unite (Cass.civ., Sez. Un., 5 ottobre 2007, n. 20845), dunque, ai sensi dell'art. 82 in esame, qualora l'avvocato che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato non provveda ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo, deve intendersi abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che presso tale domicilio può — ma, come si è visto subito prima, non necessariamente deve — essere notificata la sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione (Cass. civ., 23 dicembre 2009, n. 27108; Cass. civ., 3 agosto 2007, n. 17055; Cass. civ., 15 febbraio 2007, n. 3458; Cass. civ., 25 agosto 2005, n. 17342; Cass. civ., 6 agosto 2004, n. 15274; Cass. civ., 28 aprile 2004, n. 8169; Cass. civ., 23 dicembre 1999, n. 14476). La validità della notificazione presso la cancelleria, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, è riconosciuta anche nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio del procuratore esercente fuori circondariorisulti nulla o sia divenuta inefficace, senza che il procuratore stesso abbia provveduto a ripristinare, con la elezione del nuovo domicilio nel corso del giudizio, la relazione con il luogo sede dell'ufficio giudiziario (Cass. civ., 9 febbraio 2001, n. 1856). Viceversa, la notificazione effettuata in cancelleria nonostante l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito è nulla, ma sanabile attraverso il raggiungimento dello scopo (Cass. civ., 7 aprile 2009, n. 8377).

Ecco come il campo minato è stato (in parte) bonificato. Le Sezioni Unite – dopo avere ribadito che l'art. 82 r.d. n. 37/1934 trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima – hanno affermato che, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate dall'art. 25 l. n. 183/2011, «esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143, seguita dalla giurisprudenza successiva).

Perché ho insistito nel dire che il problema della notificazione in cancelleria al difensore esercente extra circumscriptionem non è del tutto venuto meno? Leggete questa massima: nei casi in cui l'elezione di domicilio sia effettuata in luogo diverso da quello indicato dall'art. 82 di cui abbiamo parlato e l'indicazione della PEC sia accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere presso il predetto indirizzo soltanto le comunicazioni di cancelleria e non anche le notificazioni, deve ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte d'appello (Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15147). Letta la massima, cimentatevi con la sentenza per esteso, assai dettagliata ed approfondita, il cui contenuto è impossibile riassumere nello spazio qui disponibile.

Morte o cancellazione dall'albo del procuratore domiciliatario

Altro pericolo: ignorare che il procuratore domiciliatario è deceduto.

Secondo l'art. 141, comma 4, c.p.c., la morte del procuratore domiciliatario determina l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notificazione degli atti non può essere eseguita nel domicilio eletto, ma deve essere fatta nel domicilio reale.

Dunque, in caso di morte del procuratore costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima dell'udienza di discussione della causa, il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notifica personale della sentenza alla parte rimasta priva di difensore, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza incolpevole dell'evento interruttivo verificatosi (benché non dichiarato) ai danni della parte stessa; da un lato, invero, in questa fase processuale di transizione, la parte non può sottrarsi all'onere di informarsi circa le ragioni dell'avvenuta notifica alla sua persona e non al difensore, e, dall'altro, nessun dovere di avvisare la controparte della morte del suo difensore ricade sulla parte notificante (Cass. civ., Sez. Un., 8 febbraio 2010, n. 2714; Cass. civ., 6 giugno 2011, n. 12236).

La notifica dell'impugnazione effettuata presso il procuratore domiciliatario dopo il suo decesso, in quanto eseguita presso un soggetto non più esistente ed in un luogo non avente più alcun collegamento con il destinatario, viene considerata come mai avvenuta e, pertanto, ritenuta inesistente e non suscettibile di sanatoria. Tuttavia, qualora l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio del procuratore e tale studio gli sopravviva, la notifica ivi effettuata viene ritenuta soltanto invalida (per nullità sanabile ex tunc per effetto della costituzione della parte), dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio (Cass. civ., 7 gennaio 2010, n. 58; Cass. civ., 22 aprile 2010, n. 9543).

Parimenti, nel caso di cancellazione (volontaria o in esito a procedimento disciplinare) dall'albo professionale del difensore domiciliatario, l'estinzione ex lege del rapporto professionale comporta anche il venir meno dell'elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente (Cass. civ., 21 settembre 2011, n. 19225).

Notificazione a più parti presso il medesimo procuratore

Da ultimo, una questione ormai risolta. Le Sezioni Unite hanno affermato che la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore a quello delle parti), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330, comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine di impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo (Cass. civ., Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290).

La soluzione ha ricevuto riconoscimento normativo con la novella dell'art. 330 c.p.c., che in precedenza richiamava i commi 1 e 3 dell'art. 170 c.p.c. e oggi lo richiama per intero.

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