Operazioni intracomunitarie: il numero individuale di identificazione IVA costituisce un mero mezzo di prova

La Redazione
04 Dicembre 2017

L'Avvocato generale UE nelle conclusioni relative alla causa C-580/16, depositate il 30 novembre 2017, delinea le condizioni necessarie ai fini dell'attuazione di una misura di semplificazione della tassazione di operazioni in cui intervengono tre soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA in tre diversi Stati membri.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 141, lettera c), nonché degli articoli 42 e 265 della direttiva 2006/112/CE, nel testo applicabile al procedimento principale, in combinato disposto con gli articoli 41, paragrafo 1, nonché 197 e 263 della stessa direttiva.

Il giudice a quo (Verwaltungsgerichtshof, Suprema Corte amministrativa dell'Austria) chiede, in particolare, di precisare le condizioni necessarie ai fini dell'attuazione di una misura di semplificazione della tassazione di operazioni in cui intervengono tre soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA in tre diversi Stati membri. Lo schema di triangolazione comunitaria, riportato nelle conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot (depositate il 30 novembre 2017 in relazione alla causa C-580/16), può essere illustrato in questo modo:

Stato membro 2

Soggetto passivo B

Stato membro 1

Soggetto passivo A

Stato membro 3

Soggetto passivo C

Trasferimento della proprietà

Spostamento fisico del bene

L'obiettivo del legislatore comunitario è quello di esentare dall'IVA il soggetto passivo B per l'acquisto intracomunitario effettuato nello Stato membro 3 (quello di destinazione del bene) e, di conseguenza, di dispensarlo dall'obbligo d'identificazione ai fini IVA in tale Stato membro, incombendo al soggetto passivo C l'obbligo di assolvere l'imposta relativa alla cessione effettuata nel medesimo Stato membro dal soggetto passivo B.

Queste le conclusioni riportate dall'Avvocato generale:

  1. l'articolo 141, lettera c), della direttiva IVA dev'essere interpretato nel senso che il soggetto passivo, rispondente ai requisiti relativi all'identificazione di cui alla lettera a) dell'articolo medesimo, deve avere effettuato l'acquisto di beni di cui alla lettera b) di detto articolo con un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso da quello a partire dal quale i beni siano spediti o trasportati ai fini dell'acquisto intracomunitario di cui trattasi, restando irrilevante la circostanza che questi sia stabilito o identificato in tale Stato membro.
  2. l'articolo 42, lettera b), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che l'amministrazione finanziaria di uno Stato membro che abbia attribuito il numero di identificazione IVA con il quale il soggetto passivo abbia effettuato un acquisto intracomunitario, ai fini di una successiva cessione, neghi l'esenzione dall'IVA di quest'ultima, in base al solo rilievo che l'elenco riepilogativo, di cui all'articolo 265 della direttiva medesima, sia stato presentato tardivamente o rettificato successivamente dal soggetto passivo, pur in assenza di alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed a fronte della comprovata sussistenza dei requisiti sostanziali dell'esenzione.

Rispetto al primo aspetto, l'Avvocato Generale precisa che “una soluzione opposta, che impedisca al soggetto passivo di scegliere liberamente la propria identificazione IVA, creerebbe una significativa disparità di trattamento tra i soggetti passivi e rischierebbe di limitare l'esercizio di attività economiche, quando invece il numero individuale di identificazione IVA costituisce soltanto un mezzo di prova”.

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