Responsabilità del medico, e della struttura sanitaria, per violazione dell’obbligo di ottenere il consenso informato

Redazione Scientifica
14 Dicembre 2017

La responsabilità del sanitario, e anche della struttura presso la quale egli opera, per violazione dell'obbligo di ottenere il consenso informato del paziente discende dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione.

La responsabilità del sanitario, e anche della struttura presso la quale egli opera, per violazione dell'obbligo di ottenere il consenso informato del paziente discende dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento medico cui il paziente sia sottoposto e dal verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, indipendentemente dal fatto che il trattamento medesimo sia stato eseguito correttamente o meno (nel caso di specie, l'intervento chirurgico al quale il paziente fu sottoposto non fu preceduto dall'acquisizione del suo consenso informato e dall'esecuzione del detto intervento, sebbene tecnicamente corretta, è derivato un peggioramento delle pregresse condizioni di salute del paziente, pertanto sussiste la responsabilità contrattuale dell'università convenuta ed è legittima la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attore).

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