Modifica unilaterale delle condizioni salariali: è un licenziamento collettivo?

La Redazione
14 Dicembre 2017

La CGUE si è pronunciata in merito alla possibilità che la modifica delle condizioni salariali da parte del datore, che se non accettata dia luogo al licenziamento del dipendente, rientri nella nozione di “licenziamento collettivo” ai sensi della Direttiva 98/59/CE, richiedendo quindi la preventiva informazione sindacale.

La CGUE si è pronunciata in merito alla possibilità che la modifica delle condizioni salariali da parte del datore, che se non accettata dia luogo al licenziamento del dipendente, rientri nella nozione di “licenziamento collettivo” ai sensi della Direttiva 98/59/CE, richiedendo quindi la preventiva informazione sindacale.

Modifica unilaterale. Un ospedale polacco, vista la difficile situazione finanziaria in cui versava, notificava avvisi di modifica delle condizioni lavorative a tutto il personale (in particolare, una riduzione salariale temporanea del 15%), poi sfociati nella cessazione dei rapporti lavorativi di alcuni di essi, senza che fosse stata eseguita la procedura prevista in caso di licenziamento collettivo in attuazione della Direttiva 98/59.

Ripercussioni sull'occupazione. La Corte di Giustizia ricorda, in materia, la propria sentenza del 10 settembre 2009, C-44/08, che stabilisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di avviare la procedura di consultazione sindacale allorquando adotti una decisione strategica o commerciale che lo costringa a prevedere o a progettare licenziamenti collettivi. Sottolinea quindi la CGUE che, in una fattispecie quale quella del procedimento principale, fosse ragionevole attendersi che un certo numero di lavoratori non avrebbero accettato le modifiche e che, di conseguenza, il loro contratto sarebbe stato risolto.

Preventiva informazione sindacale. Ne discende che “dal momento che la decisione di procedere alla notifica degli avvisi di modifica comportava necessariamente che l'ospedale prevedesse licenziamenti collettivi, esso era tenuto, nei limiti in cui erano soddisfatte le condizioni definite dall'art. 1, par. 1, della Direttiva 98/59, ad avviare la procedura di consultazione di cui all'art. 2 di tale Direttiva”.

La pronuncia. La sentenza del 21 settembre 2017, C-429/16, della CGUE afferma quindi che:

  • può essere qualificata come “licenziamento” ai sensi dell'art. 1, par. 1 la modifica unilaterale delle condizioni salariali, sfavorevole al lavoratore, che, se rifiutata, comporta la cessazione del contratto;
  • il datore di lavoro è tenuto a procede alle consultazioni di cui all'art. 2 qualora intenda effettuare una siffatta modifica, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1.

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