Premio alla nascita a tutte le future mamme: l’INPS ottempera alla pronuncia del Tribunale di Milano
18 Dicembre 2017
Anche il Tribunale di Milano, dopo quello di Bergamo, ha riconosciuto la natura discriminatoria della limitazione dell'accesso al beneficio del c.d. bonus mamma alle sole cittadine straniere titolari della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente, ordinando all'INPS di eliminare tale discriminazione attraverso l'estensione del beneficio assistenziale a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda.
Limitazione discriminatoria. Come si legge nell'ordinanza del giudice milanese n. 6019/17 del 12 dicembre, l'INPS non ha il potere di restringere o identificare i potenziali aventi diritto ad un beneficio assistenziale introdotto da una fonte normativa di rango primario (L. n. 232/2016). L'intervento dell'Istituto che ha limitato l'accesso al c.d. bonus mamma a coloro che «abbiano residenza in Italia; abbiano cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 D.Lgs. n. 251/2007; per le cittadine non comunitarie, siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 D.Lgs. n. 30/2007» si rivela dunque discriminatorio in quanto fondato sulla nazionalità delle potenziali aventi diritto.
L'intervento dell'INPS. L'ordinanza è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'INPS che ha ottemperato così al disposto del Tribunale, precisando di aver già interessato i Ministeri vigilanti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dei necessari interventi sulle procedure telematiche in modo da «estendere il beneficio del premio alla nascita a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, co. 353, L. n. 232/2016». |