Disconoscimento scrittura privata: entro quali limiti temporali va formulata la relativa istanza?

Giusi Ianni
20 Dicembre 2017

La Corte di cassazione si è occupata della questione relativa ai termini entro i quali deve essere proposto il disconoscimento della scrittura privata.
Massima

Ove la scrittura privata venga prodotta dall'attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l'onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che la disconosca nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Il caso

(…) Assicurazioni s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma (…) s.r.l., P.A., P.G., Gr.Ro., G.R., L.P.G.R. e B.R. chiedendo l'accertamento dell'obbligo di costituzione di garanzia reale con prioritario grado di prelazione o di una garanzia in numerario per l'ammontare di Euro 181.747,98 ed il risarcimento del danno. A fondamento della domanda, la società attrice esponeva di avere, su richiesta di (…) s.r.l., rilasciato in favore del Ministero delle Attività Produttive polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligazione restitutoria della prima quota di contributo erogata anticipatamente all'impresa per la realizzazione di un programma di investimenti e che, avendo il Ministero escusso la polizza, la società ed i coobbligati solidali in base a scrittura privata erano tenuti alla costituzione di garanzia di pari importo. Il tribunale adito accoglieva la domanda relativa all'obbligo di garanzia esclusivamente nei confronti di (…) s.r.l., Gr.Ro., G.R. e L.P.G.R.. Nei confronti di P.A., P.G. e B.R. la domanda veniva, invece rigettata perché, a fronte della loro eccezione di disconoscimento della scrittura, la società attrice avrebbe dovuto chiedere la verificazione della stessa ai sensi dell'art. 216 c.p.c.. Avverso detta sentenza proponeva appello (…) Assicurazioni s.p.a., eccependo, per quanto qui rileva, il mancato rispetto del termine di cui agli artt. 166-167 c.p.c. per la formulazione dell'eccezione di disconoscimento della scrittura privata da parte dei convenuti, essendo stata la scrittura stessa prodotta dalla società attrice sin dal momento della costituzione in giudizio. Con sentenza in data 3 luglio 2014 la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello, confermando che il disconoscimento della scrittura privata doveva essere poteva avere il mancato rispetto del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio, per come ricavabile dall'art. 293 c.p.c. in base al quale il contumace che si costituisce prima della precisazione delle conclusioni può disconoscere nella sua prima difesa la scrittura prodotta contro di lui.

Avverso tale decisione la (…) ass.ni s.p.a. interponeva ricorso per cassazione.

La questione

Anche dinanzi ai Giudici di legittimità la (…) ass.ni eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. con riferimento agli artt. 166, 167, 171, 290 e 293 c.p.c., osservando che la norma di cui all'art. 293, che consente al contumace di operare il disconoscimento, trova applicazione solo, appunto, nei casi di contumacia e che l'eccezione di cui all'art. 214, non costituendo mera difesa, deve essere sollevata entro il termine di venti giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 167 c.p.c., non rispettato dai convenuti nel caso di specie. Poiché, quindi, i convenuti in primo grado si erano costituiti alla prima udienza, a fronte del tardivo disconoscimento l'attrice non aveva l'onere di formulare istanza di verificazione.

Le soluzioni giuridiche

La questione era, però, giudicata infondata dalla Suprema Corte.

In particolare, la deduzione secondo cui il disconoscimento ha natura di eccezione processuale non rilevabile d'ufficio e, dunque, deve essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta in sede di costituzione nel termine di giorni venti prima dell'udienza veniva ritenuta non condivisibile, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, si sottolineava, infatti, la differenza strutturale fra eccezione e disconoscimento della scrittura privata: ciò in quanto «proporre un'eccezione implica allegare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo e dichiarare di volersene avvalere (mentre è immediatamente efficace il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, senza necessità dell'espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, nel caso dell'eccezione rilevabile d'ufficio). Il disconoscimento rappresenta una dichiarazione di volontà attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile. La parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione (art. 214), o dichiara di non conoscerla (art. 215, comma 1, n. 2), ma non allega un fatto. In sede di disconoscimento la parte può anche opporre un fatto impeditivo, ma si tratta di circostanza di fatto allegata in funzione dell'istruzione probatoria che potrà svolgersi per effetto dell'eventuale istanza di verificazione e che non vale a mutare la natura del disconoscimento, dichiarazione mirante a rimuovere gli effetti del documento e non allegazione di un fatto con la dichiarazione di volersene avvalere».

Dalla differenza sul piano strutturale di eccezione e disconoscimento discende, secondo la Suprema Corte, la non applicabilità a quest'ultima della disciplina delle eccezioni (artt. 116 e 167 c.p.c.).

Si evidenzia, inoltre, come disconoscimento ed eccezione non si differenzino solo sul piano strutturale, ma anche su quello funzionale. L'eccezione, infatti, attiene all'individuazione dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto, e quindi alla delimitazione dell'oggetto del processo, mentre il disconoscimento riguarda la rilevanza probatoria del documento prodotto. Sulla base di tale distinzione funzionale si spiega, secondo i Giudici di legittimità, «perché le eccezioni devono essere prospettate nel corso della fase introduttiva del giudizio, mentre il disconoscimento rinviene la propria sede naturale nella fase istruttoria, sicché il termine per effettuarlo è da riferire al momento della produzione del documento (ed il legislatore lo ha individuato nella prima udienza o risposta successiva alla produzione)».

Peraltro, secondo la Suprema Corte, anche collocando il disconoscimento della scrittura privata nell'area delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, le conseguenze non sarebbero diverse rispetto al caso concreto. Ciò in quanto «il complesso di regole speciali che regge il disconoscimento (artt. 215 e 293 c.p.c.) preclude la possibilità di estendere a quest'ultimo il regime della preclusione processuale prevista per le eccezioni», per come ricavabile dallo stesso disposto di cui all'art. 293 c.p.c., che consente al contumace di effettuare il disconoscimento in occasione della sua costituzione, indipendentemente dal momento in cui questa avvenga (fino all'udienza di precisazione delle conclusioni), mentre le decadenze in cui il contumace sia incorso in relazione all'art. 167 ed alle altre norme sulle deduzioni assertive e probatorie restano ferme in caso di tardiva costituzione.

Viene, quindi, in conclusione affermato che «ove la scrittura privata venga prodotta dall'attore al momento della costituzione in giudizio il convenuto non ha l'onere di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che la disconosca nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione».

Osservazioni

Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. «colui contro il quale è prodotta la scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la scrittura o la propria sottoscrizione». Ai sensi dei successivi artt. 215-216 c.p.c., a fronte del disconoscimento della scrittura privata, la parte che intende avvalersi della scrittura medesima ha l'onere di chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che offre in comparazione. La scrittura si ha, invece, per riconosciuta (e, quindi, la parte che intende avvalersene non ha l'onere di chiederne la verificazione) se il disconoscimento non ha luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. Proprio in relazione a tale previsione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 317/1989, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non include tra gli atti da notificarsi al contumace il verbale di udienza che dà atto della produzione di una scrittura privata, non prodotta né indicata negli atti precedentemente notificati. Ai sensi, inoltre, dell'art. 293 c.p.c. il contumace costituitosi tardivamente può sempre disconoscere le scritture contro di lui prodotte, nell'atto di costituzione o nel diverso termine assegnato dal giudice istruttore. É controversa, tuttavia, la natura giuridica del disconoscimento, se, cioè, si tratti o meno di eccezione in senso proprio, come tale soggetta alle ordinarie preclusioni di cui al codice di rito: a fronte, infatti, di sentenze che hanno dato al quesito risposta positiva (Cass. civ., sez. III, 27 agosto 1990, n. 8755; Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2003, n. 11911; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2008, n. 13101), la pronuncia in commento offre una differente impostazione, configurando il disconoscimento come una dichiarazione di volontà con effetti sostanziali, attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile, come tale non qualificabile come “eccezione”, quale deduzione finalizzata all'allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa. Al di là di tale differenza strutturale, inoltre, vi è, secondo i Giudici di legittimità, tra disconoscimento ed eccezione anche una differenza funzionale, in quanto l'eccezione attiene al piano allegatorio e, quindi, alla delimitazione dell'oggetto del processo, mentre il disconoscimento attiene al piano dell'istruzione, in quanto riguarda la rilevanza probatoria da attribuire ad un documento prodotto in giudizio. Sulla base di tale distinzione funzionale si spiega, secondo i Giudici di legittimità, «perché le eccezioni devono essere prospettate nel corso della fase introduttiva del giudizio, mentre il disconoscimento rinviene la propria sede naturale nella fase istruttoria, sicché il termine per effettuarlo è da riferire al momento della produzione del documento (ed il legislatore lo ha individuato nella prima udienza o risposta successiva alla produzione)». Peraltro, sempre secondo quanto si osserva nella pronuncia in commento, pure a volere configurare il disconoscimento come eccezione in senso proprio, ciò non comporterebbe comunque l'applicabilità del regime di cui agli artt. 166-167 c.p.c., data l'esistenza della disciplina speciale di cui agli artt. 215 e 293 c.p.c., che consente, ad esempio, al contumace di costituirsi tardivamente al fine di operare il disconoscimento della scrittura privata, quale facoltà non consentita, invece, al fine di muovere altro tipo di eccezioni (in caso di tardiva costituzione del contumace, infatti, restano ferme tutte le preclusioni fino a quel momento maturate). Trattasi di tesi certamente condivisibile, non solo alla luce delle argomentazioni teoriche spese dalla Suprema Corte, ma anche su un piano strettamente pratico: i momenti, infatti, in cui nel processo civile è possibile la produzione di documenti sono quello della costituzione in giudizio e quello della prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.. Ove, quindi, si ritenesse il disconoscimento soggetto al regime preclusivo di cui agli artt. 166-167 c.p.c. (o di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c. per quanto riguarda la posizione dell'attore rispetto alla difesa del convenuto), in caso di (legittima) produzione del documento nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la parte costituita non avrebbe spazi per il disconoscimento, mancando qualsiasi coordinamento con la disciplina di cui all'art. 214 c.p.c.. Sottoponendosi, inoltre, il disconoscimento della parte costituita alle preclusioni di cui agli artt. 166-167 e 183 comma 4 c.p.c., si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento con la parte contumace, come detto, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., libera di costituirsi in qualsiasi momento (e, quindi, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni) al fine di disconoscere la scrittura privata prodotta nei suoi confronti (della cui produzione la parte deve essere informata con la notifica di cui all'art. 292 c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 317/1989 della Corte costituzionale) e, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, facultata al disconoscimento anche in grado di appello, rispetto a scritture poste a fondamento della decisione impugnata (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2005, n. 13384; Cass. civ., sez. II, 29 marzo 1999, n. 2965).

Guida all'approfondimento

Cendon (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, Milano, 2012, 849 e ss..

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