Presunzione di concorso di colpa dei conducenti ex art. 2054 c.c.
22 Dicembre 2017
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che tuttavia opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta colposa dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso; per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta al danneggiato attore l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, come nel caso di specie, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento, ciò in quanto soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. |