Efficacia dell’accordo collettivo e legittimazione ad agire dell’O.S. non firmataria
28 Dicembre 2017
Rigettato nel merito il ricorso per condotta antisindacale, Or.S.A. (Organizzazione Sindacati Autonomi e di base) adiva la Cassazione censurando la sentenza della Corte territoriale che non aveva considerato tale la condotta del datore di lavoro, consistita nell'applicazione dell'accordo collettivo anche ai lavoratori aderenti ad una organizzazione sindacale, come Or.S.A., che non aveva stipulato detto accordo.
Pronuncia confermata dalla Suprema Corte poiché, oltre ad essere esclusa nel caso di specie l'applicazione dell'art. 8, co. 3, D.L. n. 138/2011 in quanto si tratta di norma intervenuta successivamente all'introduzione della lite e solo apparentemente retroattiva, nella parte in cui si riferisce a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, “non v'è materia di antisindacalità né di legittimazione ad agire dell'organizzazione sindacale non firmataria”.
La Cassazione, infatti, ricordando l'orientamento di Cass. n. 10353/04, afferma che l'efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali (giustificata dalle esigenze di tutela di interessi collettivi e di inscindibilità della disciplina) può essere riconosciuta solo riconoscendo, in virtù del principio di libertà sindacale, che tale efficacia generalizzata non possa essere estesa anche ai lavoratori che, aderendo ad un'organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l'accordo, ne condividono l'esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore. La Corte sottolinea, quindi, che “soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quella cui siano iscritti, mentre non è ravvisabile alcun diritto o interesse dell'organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione a validità, efficacia, o interpretazione d'un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea”. |