Diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time: qual è il giudice competente?
02 Gennaio 2018
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27439 del 20 novembre 2017, hanno stabilito che le controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze delle P.A. sono devolute al giudice ordinario, così come quelle inerenti al diritto all'assunzione; il giudice amministrativo continua ad avere giurisdizione solo per le controversie relative a procedure concorsuali.
La pronuncia in oggetto tra origine dall'accoglimento, in primo grado, della domanda proposta da una dipendente comunale - assunta con contratto part-time a tempo indeterminato - che vantava un diritto di precedenza nell'ambito delle assunzioni che il Comune aveva deciso di effettuare. Quest'ultimo appellava la sentenza, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma ne usciva soccombente: secondo i giudici di secondo grado, infatti, non erano controversi i profili di interesse legittimo ma diritti soggettivi violati dalla P.A.
Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno precisato, in primis, che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time può essere fatto valere solo se la P.A. ha avviato una procedura di assunzione di personale a tempo pieno, precisando che, nell'ambito del pubblico impiego, “diritto di precedenza” significa espletare le stesse mansioni o mansioni equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La Suprema Corte, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ha rigettato il ricorso. |