Danno causato da insidia stradale

Giuseppe Sileci
03 Gennaio 2018

La giurisprudenza è solita operare una distinzione tra danni che derivano dalla circolazione stradale e danni per i quali, invece, la circolazione dei veicoli costituisce una mera occasione e non ne è la causa efficiente. Quali tabelle si applicano per la liquidazioni delle lesioni di lieve entità provocate da insidie stradali?

Quali tabelle si applicano per la liquidazioni delle lesioni di lieve entità provocate da insidie stradali?

La giurisprudenza è solita operare una distinzione tra danni che derivano dalla circolazione stradale e danni per i quali, invece, la circolazione dei veicoli costituisce una mera occasione e non ne è la causa efficiente.

Questo principio è stato affermato dalla Suprema Corte per escludere la competenza del giudice di pace sulle domande, il cui valore non ecceda quello previsto dall'art. 7, comma 2, c.p.c., che abbiano ad oggetto il risarcimento di danni la cui origine sia costituita da una insidia stradale (Cass. civ., sez. III, sent. 11 ottobre 2002 n. 14564) e l'orientamento è costantemente seguito dalla giurisprudenza di merito (G.d.P. Aidone 5 aprile 2003; G.d.P. Pozzuoli 8 marzo 2004; Trib. Savona 20 agosto 2004; Trib. Modena 6 settembre 2005).

La Cassazione è tornata sull'argomento quando ha dovuto chiarire quale sia il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che sia stato causato da una insidia stradale: il termine sarà quello quinquennale, e non quello breve stabilito dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. perché «nell'ampio concetto di danno derivante "dalla" circolazione stradale, indicato dall'art. 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità, non può essere ricompreso anche il danno prodotto "alla" circolazione del veicolo da un'insidia stradale (nella specie, curva ad angolo retto, non segnalata, né protetta, né illuminata) dovuta alla condotta omissiva dell'ente pubblico proprietario della strada, cioè da fattori estrinseci alla circolazione e non dal dinamismo proprio del veicolo» (Cass. civ., sez. III, sent. 22 giugno 2006 n. 14456; Trib. Massa 8 novembre 2016 n. 1024).

Deve darsi conto, però, di altro e diverso orientamento della Suprema Corte, la quale, in altre occasioni, ha invece ritenuto che anche il diritto al risarcimento del danno provocato da insidia stradale si prescrive nel termine di due anni giacché “non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l'evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima” (Cass. civ., sez. III, sent. 24 aprile 2008 n. 10680 e, più recentemente, Cass. civ., sez. III, sent. 24 marzo 2016 n. 5894).

Tuttavia, la Cassazione ha optato per una interpretazione più restrittiva del concetto di «danno derivante dalla circolazione stradale» quando ha dovuto stabilire se i criteri previsti dall'art. 139 cod. ass. per la liquidazione del danno biologico di lieve entità si possano applicare anche in ambiti che esulano dalla fattispecie espressamente regolata dalla norma in esame.

La Corte ha infatti affermato, ed il principio ha dei riflessi significativi sulla entità dei risarcimenti, che, in assenza di specifici riferimenti normativi (quale è appunto l'art. 139 cod. ass. che stabilisce criteri applicabili per il risarcimento delle lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione della integrità psicofisica, da effettuarsi in via equitativa, debba avvenire attraverso parametri di valutazione uniformi da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n. 12408).

Dunque, in tutti gli altri casi – e cioè anche quando il danneggiato si sia procurato la lesione di lieve entità a causa di un sinistro in cui la circolazione dei veicoli abbia costituto una mera occasione, dovendo ascriversi il sinistro alla esistenza di una insidia stradale – il risarcimento dovrà essere quantificato ricorrendo alle Tabelle Milanesi.

La giurisprudenza di merito ha aderito al suddetto orientamento, facendo ricorso – in un caso in cui si discuteva della liquidazione del danno per lesioni di lieve entità patite da un pedone che era inciampato in un dislivello della strada – alle suddette tabelle e non ai criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., la quale è previsione eccezionale sia per la sua collocazione (essa è inserita nel "Codice delle assicurazioni private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti") sia per la ratio legis (e cioè il contenimento dei premi assicurativi in una materia, quella della assicurazione Rca, in cui i costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi) (Trib. Grosseto 26 marzo 2015 n. 302).

E questa sembra l'interpretazione preferibile (SPERA D., Tabella del Tribunale di Milano, in Ridare.it; DI FLORIO A., Insidia, trabocchetto, in Ridare.it), tanto più al lume della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale proprio in considerazione della natura speciale della disposizione censurata: infatti, “in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza” (C. Cost., sent. 16 ottobre 2014 n. 235).

In definitiva, il danno per lesioni di lieve entità provocate da una insidia stradale dovrà essere liquidato utilizzando i parametri delle Tabelle Milanesi e non quelli previsti dall'art. 139 cod. ass.

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