Licenziato dopo due anni dal fatto: al lavoratore spetta la sola tutela indennitaria
04 Gennaio 2018
Il caso Un lavoratore citava in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, nonché la reintegra nel posto di lavoro, in quanto la contestazione dell'addebito veniva formulatagli con anni di distanza dai fatti di rilevanza disciplinare. Il Tribunale di Arezzo riconosceva, ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav., la tutela indennitaria, non disponendo la reintegra nel posto di lavoro. La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, disponeva la reintegra del lavoratore ritenendo che il licenziamento dovesse considerarsi nullo in assenza di contestazione immediata. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro propone ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità dell'applicazione della reintegra nel posto di lavoro in luogo del riconoscimento della mera tutela indennitaria. Con ordinanza n. 10159 del 21 aprie 2017 la Sezione Lavoro della Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo rilevato come questione di massima importanza quella concernente l'individuazione della tutela applicabile in caso di tardività della contestazione disciplinare per fatti ricadenti nella previsione dell'art. 18 della L. n. 300/70 nel testo vigente a seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 42, della L. n. 91/2012, stante la non univocità del quadro giurisprudenziale al riguardo.
La pronuncia delle S.U. Il Supremo Collegio evidenzia come l'art. 18 Stat. Lav., in seguito alle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 (legge Fornero), prevede accanto alla tutela c.d. reale una tutela meramente indennitaria. Il caso di specie, «non trova collocazione in alcuna delle ipotesi tipiche elencate nel primo comma del novellato art. 18 ai fini dell'applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla norma stessa».
Il principio sul licenziamento e ritardo della contestazione. La Suprema Corte, in riferimento al caso di specie, afferma dunque che "La violazione derivante dalla tardività notevole e ingiustificata della contestazione disciplinare è sanzionabile alla stregua del quinto comma del citato art. 18, da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla c.d. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale, secondo il quale il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo". |