Se la notifica telematica è eseguita dopo le 21, si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo
09 Gennaio 2018
Il caso. Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica in quanto effettuata oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile.
Tardività della notifica. Il Presidente della sesta sezione civile, ravvisando un'ipotesi di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, ha fissato con decreto la camera di consiglio dinanzi al Collegio previsto dal par. 41.2 delle tabelle della Corte.
Nell'affrontare la questione, i Giudici condividono l'interpretazione, data dalla maggior parte dei giudici di merito e dalla Corte di cassazione, sul concetto di perfezionamento della notificazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886; Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915).
Il principio di diritto. Non essendo stati offerti nel giudizio elementi per mutare la giurisprudenza della Corte, la sesta sezione, in questa particolare composizione, fissa il seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione».
Riscorso inammissibile. Alla luce di tali conclusioni, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica reca un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per impugnare. |