La quantificazione del danno nell’azione promossa dal curatore

La Redazione
10 Gennaio 2018

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art. 146, comma 2, l. fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art. 146, comma 2, l. fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile; grava, comunque, sull'attore l'onere di individuare ed allegare uno specifico inadempimento del convenuto avente almeno astratta efficacia causale rispetto al danno prospettato.

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