La notifica eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente è nulla?

Redazione scientifica
12 Gennaio 2018

La Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinchè valuti l'opportunità di assegnare la trattazione alle Sezioni Unite, atteso la questione di massima di particolare importanza in tema di notifiche.

Il caso. La Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame proposto contro la sentenza del tribunale di Grosseto di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pronunciata in contumacia dell'opposta.

Notifica eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente. Contro tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 156 e 159 c.p.c. e 106 e 107 d.P.R. n. 1229/1959 e nullità della sentenza. Per la ricorrente, infatti, la notificazione dell'atto di citazione in opposizione, al contrario di quanto sostenuto dai giudici d'appello, doveva considerarsi nulla in quanto effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente ad eseguirla (l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata notificata dall'ufficiale giudiziario di Santa Maria Capua Vetere, anziché da quello presso il tribunale di Grosseto nel cui circondario aveva sede la parte destinataria).

Per la giurisprudenza consolidata è nulla. La giurisprudenza civile è consolidata sul punto nel ritiene che l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente costituisca motivo di nullità della notificazione, in forza del generale principio di invalidità dell'atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere.

I giudici d'appello toscani si discostano dall'indirizzo consolidato. La Corte d'appello toscana, quindi, è andata di contrario avviso rispetto all'indirizzo consolidato osservando: «che le cause di nullità sono quelle previste dalla legge e, in particolare, le nullità delle notificazioni sarebbero solo quelle previste dall'art. 160 c.p.c.»; che «le norme del d.P.R. n. 1229/1959 che regolano la competenza degli ufficiali giudiziari avrebbero mero carattere organizzativo, per cui dalla loro violazione dovrebbero discendere conseguenze disciplinari o risarcitoria, ma non l'invalidità dell'atto compiuto»; che, «nel caso di specie, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, sarebbe stato l'agente postale a certificare la consegna del plico, con atto che potrebbe ben essere considerato valido a prescindere da quello, meramente preparatorio, dell'ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha richiesto l'invio»; che, «anche a volere ritenere l'incompetenza dell'ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si dovrebbe considerare avvenuta per effetto della consegna (cui può seguire la costituzione in giudizio o la contumacia), e non per effetto della sola costituzione in giudizio».

L'avvocato generale ha ritenuto plausibili gli argomenti prospettati nella sentenza d'appello. L'avvocato generale presso la Corte di cassazione ha ritenuto «plausibili» gli argomenti prospettati in appello, richiamando alcune incongruenze della visione tradizionale e condividendo la non ipotizzabilità del permanere della nullità dopo il raggiungimento dello scopo.

Rimessione alle Sezioni Unite. Il Collegio, in conformità alle conclusioni dell'avvocato generale, ritiene sussistere le condizioni per la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di assegnare la trattazione alle Sezioni Unite, atteso che le questioni in rilievo possono qualificarsi, anche per l'impatto rilevante sul contenzioso di qualsiasi tipologia, oltre che per la necessità di effettuare un delicato coordinamento della soluzione con l'arresto nomofilattico n. 14916/2016 (quanto all'ambito della categoria dell'inesistenza), «di particolare importanza».