Sicurezza sul lavoro: requisiti per la vendita di attrezzature non a norma
12 Gennaio 2018
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1 del 13 dicembre 2017, si è espresso rispondendo ad un'istanza proposta dalla regione Friuli Venezia Giulia, relativamente all'ambito di applicazione dell'art. 23 D.Lgs. n. 81/2008, che vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro o impianti che non siano conformi alla normativa tecnica - assicurando così ai lavoratori l'utilizzo di attrezzi conformi dal principio alle caratteristiche previste e tutelando, in tal modo, la salute e l'integrità fisica degli stessi.
La regione ha chiesto chiarimenti alla luce di una recente pronuncia della Cassazione Penale (sez. 3, 3 maggio 2013, n. 40590 - Vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza: se è ceduto per essere riparato non c'è violazione), chiedendo, in particolare, se la vendita o il trasferimento di proprietà, finalizzato alla messa a norma degli strumenti di lavoro, da parte di un rivenditore o di un soggetto addetto, rappresenti o meno una violazione di quanto stabilito all'art. 12 D.Lgs. n. 81 del 2008 e se la vendita di attrezzature non confacenti alla normativa prevista possa risultare o meno legittima nell'ipotesi in cui il contratto di vendita preveda espressamente la messa a norma delle stesse da parte dell'acquirente.
La Commissione degli interpelli ha ritenuto che le ipotesi in cui la vendita (o noleggio o concessione in uso del bene) sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di un utilizzo successivo alla sua messa a norma non ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 23 D.Lgs. n. 81 del 2008, facendo riferimento, in particolare, alla citata sentenza della Cassazione Penale, che ha espressamente previsto e stabilito la possibilità di deroghe e temperamenti in tal senso. |