La P.A. ha l’obbligo di armonizzare i contratti con i direttori sanitari
11 Gennaio 2018
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28879 del 1° dicembre 2017, ha stabilito che l'azienda sanitaria datrice di lavoro, per non incorrere in inadempimento contrattuale, deve attivarsi per predisporre i correttivi conformi alle nuove regole riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro dei direttori sanitari, non potendo procedere alla revoca dell'incarico.
Un direttore sanitario, che non si era visto comunicare le modifiche al proprio rapporto di lavoro apportate da due Decreti successivi alla sua assunzione, veniva rimosso dall'incarico e ricorreva perciò sia in Tribunale che in Appello, risultando soccombente; adiva, quindi, la Cassazione per veder riconosciuta l'illegittimità del comportamento della P.A., domandando il risarcimento del danno per tutto il periodo in cui era stato distolto dall'incarico ricoperto.
Nell'analizzare la questione propostale, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto riguardante il lavoro pubblico contrattualizzato: “L'azienda sanitaria deve attivarsi per fare in modo che la suddetta posizione soggettiva (del ricorrente) sia opportunamente “armonizzata” con il nuovo assetto organizzativo del settore e quindi dell'ente stesso. A tal fine il datore di lavoro pubblico, dopo aver provveduto ad effettuare la necessaria revisione ordinamentale tenendo conto anche della particolare posizione del dirigente, deve, previo un momento di confronto con l'interessato, predisporre, applicando il criterio dell'assicurazione della corrispondenza delle funzioni a parità di struttura organizzativa, il contratto individuale contenente il nuovo inquadramento del dirigente come concordato e la relativa tempistica, che poi deve sottoporre alla sottoscrizione dello stesso”.
In caso contrario, la P.A. adotterebbe un comportamento non rispettoso dei principi di correttezza e buona fede, configurandosi un danno risarcibile. Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. |