Congedo parentale: negato al padre se la madre casalinga può prendersi cura del figlio
15 Gennaio 2018
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4993/2017, affermando che la disciplina civilistica dei congedi parentali si applica anche agli appartenenti alle Forze armate e di Polizia (civile e militare) con i limiti ed i vincoli rivenienti dalle specificità ordinamentali, operative ed organizzative di tali Corpi, ha statuito che non spetta alcun permesso e congedo parentale al padre la cui moglie, casalinga, svolga attività domestiche che le consentano di prendersi cura del figlio, salvo che non vi possa attendere per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.
Il TAR aveva parzialmente accolto il ricorso di un lavoratore a cui erano stati negati i periodi di riposo ex art. 40, lett. c), D.Lgs. n. 151/2001, annullando il provvedimento di diniego, ma non concedendo il richiesto indennizzo: secondo il Tribunale la ratio della norma è quella di far beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e impegnata in attività (nella fattispecie, quella di casalinga) che la distolgono dalla cura del neonato. In seguito a questa pronuncia, il datore di lavoro ricorreva presso il Consiglio di Stato, sostenendo la non spettanza del congedo, in quanto la madre non poteva essere considerata lavoratrice dipendente.
Il Consiglio di Stato, investito della questione, ha rilevato come le tesi sulla spettanza del diritto ai congedi parentali al padre nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente (libera professionista o casalinga) non siano uniformi. Un primo orientamento permette al padre di fruire dei congedi spettanti alla madre, se quest'ultima svolge attività (anche domestiche) che la distolgono dalla cura dei figli (Consiglio di Stato, 10 settembre 2014, n. 4618 che richiama la n. 4293/08). Altro orientamento, invece, non riconosce al padre, in luogo della madre, alcun diritto ai riposi giornalieri autonomi, ma questi potranno essere concessi se esistono concreti impedimenti che si frappongano alla possibilità per la moglie casalinga (e dunque lavoratrice non dipendente) di assicurare le necessarie cure al bambino. Ostacoli che dovranno essere provati e documentati concretamente.
Fatte queste doverose premesse il Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha ritenuto di aderire al secondo orientamento menzionato, rilevando come il padre non abbia provato detti ostacoli, e ha accolto il ricorso del datore di lavoro. |