Servitù di passaggio: i proprietari dei terreni lungo la strada non possono testimoniare
15 Gennaio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Lecce accertava che sul fondo di proprietà dell'attrice non gravava nessuna servitù di passaggio a favore del contiguo fondo. La Corte è giunta a tale conclusione ritenendo sfornita di prova la domanda riconvenzionale di acquisto della servitù per usucapione essendo inutilizzabile la prova raccolta in primo grado per incapacità dei testi, in quanto soggetti legittimati a spiegare intervento litisconsortile nel giudizio.
Contro tale decisione la soccombente propone ricorso per cassazione, con il quale contesta il giudizio di incapacità a testimoniare espresso dalla Corte territoriale.
Incapacità a testimoniare. Il Collegio ricorda come, per costante giurisprudenza, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, così da legittimarlo a partecipare al giudizio nel quale viene richiesta la sua testimonianza (v. ex multis, Cass. civ., n. 9353/2012).
La valutazione della sussistenza dell'interesse che dà luogo all'incapacità a testimoniare è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in Cassazione (cfr. Cass. civ., n. 1188/2007).
Il percorso argomentativo dei giudici di merito. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato che il primo dei testi era proprietario di un fondo sito nelle vicinanze dei luoghi e come tale avrebbe potuto intervenire come litisconsorte per far valere l'acquisto a proprio favore della servitù di passaggio. Così come anche l'altro teste era comproprietario del fondo sito nella zona in cui è posizionata la strada di cui si discute, quindi, la Corte ha concluso che anche costui era legittimato a proporre un intervento litisconsortile ai fini del riconoscimento dell'acquisto della servitù per usucapione.
Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito risulta esauriente e privo di vizi logici ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. |