Compenso all'avvocato anche in caso di accordo transattivo tra le parti

Redazione scientifica
16 Gennaio 2018

L'art. 68 R.d.l. n. 1578/1933, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, opera anche nei casi di accordo stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio con conseguente estinzione del processo.

Il caso. La vicenda trae origine da un giudizio nel quale un avvocato chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in solido di una somma a titolo di compenso per l'attività professionale svolta ai sensi dell'art. 68 R.d.l. n. 1578/1933. La Corte d'appello territorialmente competente, in riforma della sentenza di primo grado, condannava gli originari convenuti al pagamento di una somma di denaro in favore dell'avvocato. A sostegno della sua decisione, la Corte sostenne che, ai fini del pagamento del proprio compenso, il legale non aveva l'onere di fornire la prova di una vera e propria transazione intervenuta tra le parti e che l'accordo transattivo poteva desumersi anche dall'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.

Contro tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, contestando, in particolare, l'applicabilità dell'art. 68 R.d.l. n. 1578/1933 in assenza di prova scritta di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Nozione ampia di transazione. Il Collegio, dando continuità al più recente indirizzo di legittimità sulla nozione di accordo transattivo, afferma che l'art. 68 R.d.l. n. 1578/1933, modificato dalla l. n. 36/1934, laddove stabilisce che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, opera anche nei casi di accordo stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio con conseguente estinzione del processo, come è successo nel caso di specie (cfr. Cass. civ., n. 13047/2009; Cass. civ., n. 13135/2006).

Estinzione per inattività delle parti. I giudici di merito correttamente hanno ritenuto che l'accordo transattivo per l'abbandono della causa era da considerarsi provato. Avevano, infatti, rilevato come l'estinzione per inattività delle parti era stata oggetto di esplicita ammissione nel corso del giudizio di primo grado, dove era stato, altresì, ammesso che tale esito era frutto di un accordo transattivo cui erano rimasti estranei i legali.

Per tale motivo, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

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