Ammissibile il ricorso per cassazione contro la sola non definitiva in caso di riserva di impugnazione
17 Gennaio 2018
Il caso. A seguito di riserva d'impugnazione differita formulata contro una sentenza non definitiva, avverso la stessa e quella definitiva viene proposto ricorso per cassazione.
Le deduzioni di parte controricorrente. I controricorrenti in Cassazione hanno sollevato eccezioni sostenendo che, «essendo specificamente impugnata la sola sentenza non definitiva, seppure unitamente a quella definitiva, quest'ultima sarebbe passata in giudicato in quanto non fatta oggetto di motivi di ricorso, con inammissibilità complessiva del ricorso per tale ragione, mentre l'impugnazione specifica della prima sarebbe pur essa inammissibile, non potendosi ammettere che, in ipotesi di cassazione con rinvio, si determini conflitto eventuale con le statuizioni passate in giudicato della sentenza definitiva».
Riserva facoltativa di ricorso contro le sentenze non definitive. Per la Corte, le argomentazioni dei controricorrenti partono da una erronea lettura dell'art. 361 c.p.c.. L'espressione per cui il ricorso «deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio» non sta a significare che, una volta emessa la sentenza definitiva, quest'ultima debba necessariamente essere anch'essa censurata. Infatti, il diritto di rango costituzionale di accesso al giudice non può tollerare la limitazione secundum eventum derivante dalla tesi prospettata dai controricorrenti.
L'interpretazione corretta dell'art. 361 c.p.c.. Per tale ragione, il Collegio rigetta le deduzioni dei controricorrenti e, nel farlo, aderisce alla massima dettata in sede di legittimità dalla sentenza n. 1960/1990, in base alla quale «con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 361, comma 2, c.p.c., la possibilità che il ricorso avverso la sentenza non definitiva, per la quale sia stata precedentemente espressa riserva di impugnazione, sia fatto unitamente al ricorso contro la sentenza che definisce il giudizio, non esclude che la parte, ancorché dopo la pubblicazione di quella definitiva, possa optare per l'impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventuale cassazione comporta comunque la caducazione anche della sentenza definitiva quando le statuizioni di quest'ultima dipendono da quelle della prima». |