Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e proporzionalità all'intensità del vissuto

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2018

Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve essere inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto dai congiunti, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto.

Il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale; la perdita di un congiunto provoca, infatti, uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) e tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile ad ognuno dei familiari superstiti, i quali hanno diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto.

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