Liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e proporzionalità all'intensità del vissuto
17 Gennaio 2018
Il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale; la perdita di un congiunto provoca, infatti, uno sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) e tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile ad ognuno dei familiari superstiti, i quali hanno diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto. |