Sanzioni fiscali presenti anche con debito estinto

La Redazione
18 Gennaio 2018

Non si sfugge alle sanzioni fiscali, nemmeno se il debito con l'Erario si è esaurito. Lo sancisce la Cassazione con l'ordinanza del 17 gennaio 2018 n. 946, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Non si sfugge alle sanzioni fiscali, nemmeno se il debito con l'Erario si è esaurito. Lo sancisce la Cassazione con l'ordinanza del 17 gennaio 2018 n. 946, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la decisione di una CTR, favorevole ad una società accusata di dichiarazione infedele. I Giudici di seconde cure, infatti, avevano esonerato la società dal pagamento delle sanzioni.

Alla Cassazione non è bastato che la società avesse ormai estinto il debito nei confronti dell'Erario con alcuni crediti: la sentenza di merito non si era conformata ai principi espressi dalla Suprema Corte, secondo i quali le sanzioni amministrative previste dall'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 per il caso di dichiarazione infedele «sono dovute a prescindere dalla circostanza che l'imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali anteriori; l'eventuale possibilità di computare ex post le perdite pregresse, e così ridurre o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell'entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall'infedeltà obiettiva della dichiarazione (intesa anche come incompletezza), connessa al dato dell'indicazione di un reddito inferiore a quello accertato». Con ciò, i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso delle Entrate.

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