Avvocato, mamma e insegnante: tre “lavori” un'unica indennità
23 Gennaio 2018
Non vi sono dubbi sul diritto all'indennità di maternità per l'avvocato ai sensi degli artt. 70 e 71 D.Lgs. n. 151/2001. Nella fattispecie, però, la richiesta di indennità a Cassa Forense avveniva dopo che l'avvocato aveva già ottenuto la fruizione della prestazione da parte di un ente pubblico in quanto, la stessa richiedente, faceva anche l'insegnante part-time.
Il caso. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione trae origine da un avvocato che, in primo e in secondo grado, vede rigettata la domanda per la corresponsione, da parte di Cassa forense, dell'indennità di maternità. Il rigetto dei Giudici di merito deriva dal fatto che la richiedente, oltre al lavoro come legale, era anche un'insegnante di ruolo part-time. Osservavano i Giudici che, proprio in virtù di questo secondo lavoro, la richiedente aveva già ottenuto l'erogazione di tale indennità da parte del INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) che comportava l'inesistenza di un altro trattamento per la maternità per l'impossibilità di cumulo delle prestazioni.
I requisiti dell'indennità di maternità. L'avvocato lamenta in Cassazione che nella decisione di merito siano stati violati gli artt. 70 e 71 D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).
Infondati dubbi di costituzionalità. Inoltre la ricorrente sostiene che nella motivazione dei Giudici di merito non siano stati considerati i dubbi costituzionali, in merito alla norme contestate, da lei sollevati in memoria.
Fonte: dirittoegiustizia.it Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |