CIG e unità produttiva: chiarimenti sull'anzianità di effettivo lavoro

La Redazione
26 Gennaio 2018

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Nota n. 525/2018, ha offerto chiarimenti in merito alle condizioni in presenza delle quali sussistono i requisiti di anzianità lavorativa in capo al prestatore di lavoro presso l'unità produttiva, ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale.

Il Ministero del Lavoro, attraverso la Nota n. 525, ha offerto chiarimenti in merito alle condizioni in presenza delle quali sussistono i requisiti di anzianità lavorativa in capo al prestatore di lavoro, ai fini dell'accesso alla cassa integrazione salariale, in applicazione del D.Lgs. n. 148/2015.

Tenendo conto del tenore letterale dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, il Ministero precisa che il requisito dell'anzianità di lavoro sussiste quando:

  • l'anzianità di lavoro si realizza pesso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • si tratta di un'anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
  • l'anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Tra le condizioni, tuttavia, non è contemplata quella della continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva richiedente il trattamento di integrazione salariale.

Attraverso la Nota, il Ministero ha fornito delucidazioni anche riguardo alle caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere considerato un'unità produttiva ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, specificando che perché scatti la suddetta qualifica esso deve avere una durata minima di 30 giorni.

Relativamente al calcolo dell'anzianità lavorativa del singolo soggetto che opera nel cantiere per il quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale, il documento specifica che il conteggio dell'anzianità del lavoratore (di 90 giorni) va effettuato in relazione al cantiere specifico.

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