CIG e unità produttiva: chiarimenti sull'anzianità di effettivo lavoro
26 Gennaio 2018
Il Ministero del Lavoro, attraverso la Nota n. 525, ha offerto chiarimenti in merito alle condizioni in presenza delle quali sussistono i requisiti di anzianità lavorativa in capo al prestatore di lavoro, ai fini dell'accesso alla cassa integrazione salariale, in applicazione del D.Lgs. n. 148/2015. Tenendo conto del tenore letterale dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, il Ministero precisa che il requisito dell'anzianità di lavoro sussiste quando:
Tra le condizioni, tuttavia, non è contemplata quella della continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva richiedente il trattamento di integrazione salariale.
Attraverso la Nota, il Ministero ha fornito delucidazioni anche riguardo alle caratteristiche che deve possedere un cantiere edile per essere considerato un'unità produttiva ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, specificando che perché scatti la suddetta qualifica esso deve avere una durata minima di 30 giorni. Relativamente al calcolo dell'anzianità lavorativa del singolo soggetto che opera nel cantiere per il quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale, il documento specifica che il conteggio dell'anzianità del lavoratore (di 90 giorni) va effettuato in relazione al cantiere specifico.
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