Lo scarico a parete dei fumi da riscaldamento
29 Gennaio 2018
Massima
In forza dell'art. 5 deld.p.r. n. 412/1993, gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Specifiche deroghe sono previste esclusivamente nei casi in cui: a) si proceda, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultino installati in un periodo precedente, con scarico a parte o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco “sopra il colmo del tetto”; d) si proceda alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengano installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotatati di specifica certificazione di prodotto. Sussiste l'obbligo a carico dei Comuni di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter, con la conseguenza che le disposizioni dei regolamenti comunali di igiene previgenti, devono ritenersi in contrasto con la nuova normativa e comportano l'obbligo di disapplicazione, da parte del giudice, della norma regolamentare comunale contrastante con le normative della legge nazionale.
Il caso
La ricorrente era proprietaria di un appartamento ubicato al secondo piano di un edificio condominiale e in tale appartamento - costituito da un monolocale con bagno - si trovava una caldaia di tipo C, che scaricava i prodotti della combustione nella canna fumaria condominiale, posta a servizio dell'intera colonna verticale di alcuni appartamenti tra cui quello della ricorrente. In base alla norma tecnica nazionale in materia di sicurezza degli impianti a gas per uso domestico, UNI 7129 - recepita ai sensi della l. 6 dicembre 1971, n. 1083, dal d.m. 13 agosto 2009 - le caldaie di tipo B caratterizzate dall'essere caldaie a camera aperta e tiraggio naturale, non possono essere installate all'interno di un monolocale, nel quale è invece necessario installare caldaie di tipo C tradizionale o a condensazione. La ricorrente produceva una relazione tecnica sullo stato delle canne fumarie condominiali dopo aver fatto eseguire una videoispezione delle stesse, da cui è risultato che la canna fumaria collettiva ramificata condominiale a cui erano collegate tutte le caldaie degli appartamenti che si trovano sulla stessa colonna di quella di proprietà della ricorrente, presentava una serie di irregolarità, per le quali le caldaie di tipo B e quelle di tipo C non potevano essere collegate alla canna fumaria collettiva ramificata. Essendo risultato che la canna fumaria collettiva ispezionata non era a norma e che il condominio non aveva effettuato alcuna opera di risanamento del manufatto, la ricorrente, poiché le caldaie di tipo B e di tipo C non potevano continuare a coesistere nella canna fumaria collettiva ramificata, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme regolanti la materia e su richiesta del condominio, ha dovuto scollegare lo scarico della propria caldaia di tipo C dalla canna fumaria collettiva ramificata condominiale ed ha provveduto ad installare una nuova caldaia di tipo C a condensazione, con scarico a parete. Dopo il richiamato intervento della ricorrente, a seguito della segnalazione di un condomino che abita nell'appartamento soprastante a quello del ricorrente, il Comune su indicazione dell'A.S.L., ha chiesto alla ricorrente l'adeguamento dello scarico dei fumi della sua caldaia, in quanto non conforme all'art. 3.4.46 del Regolamento Comunale di Igiene. Ne è conseguita una ordinanza-ingiunzione del Comune di effettuare l'adeguamento dello scarico dei fumi della relativa caldaia in quanto non conformi al proprio Regolamento di Igiene e di presentare il certificato di conformità dell'impianto e dell'avvenuto adeguamento redatto da tecnico abilitato, secondo la normativa vigente, entro un determinato termine. L'ordinanza comunale ingiungeva anche all'amministratore condominiale di eseguire tutti gli interventi tecnici necessari a risolvere le criticità riscontrate nella canna fumaria collettiva, senza che il condominio vi provvedesse. Di qui il ricorso dell'interessato al T.A.R. Regionale della Lombardia-Milano per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, così come modificato sia dalla l. n. 90/2013 che dal d.lgs. n. 102/2014. La questione
Poiché il condominio non ha impugnato l'ordinanza comunale nella parte che lo riguardava, la decisione del Tribunale amministrativo è stata emessa sulla base delle risultanze di causa, con il richiamo all'art. 5, commi 9 e 9-bis, del d.p.r. n. 412/1993, per il quale «è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: … d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione». In sostanza, i commi 9 e 9-bis del citato art. 5 prevedono l'obbligo di espellere al di sopra del tetto i prodotti della combustione di impianti termici realizzati dopo il 31 agosto 2013, sicché l'art. 3.4.46 del RCI risultava coerente con il disposto del comma 9. Senonché, il successivo comma 9-bis del citato art. 5 ha previsto delle ipotesi di deroga a tale obbligo (il comma è stato introdotto dall'art. 17-bis, comma 1, del d.l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, che ha sostituito l'originario comma 9 con gli attuali commi da 9 a 9-quater, come modificato dall'art. 414, comma 8, del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che ha aggiunto due lettere al comma 9-bis). Per il Tribunale, alla stregua della normativa richiamata, la ricorrente ben poteva, ai sensi dell'art. 5, comma 9-bis, lettera d), derogare all'obbligo di espellere al di sopra del tetto i prodotti della combustione, irrilevante essendo la precedente disposizione del Regolamento Comunale di Igiene. Ad avviso del magistrato meneghino - poiché la disposizione del Regolamento Comunale di Igiene, non poteva prevedere la ipotesi di deroga di cui al richiamo comma 9-bis dell'art. 5 del d.p.r. n. 412/1993 - tale disposizione doveva ritenersi in contrasto con la norma di cui al comma 9-bis. Di qui l'obbligo della disapplicazione della norma, trattandosi di norma regolamentare comunale contrastante con una norma di legge nazionale.
Le soluzioni giuridiche
Il giudice amministrativo non poteva non tener conto della riscrittura, da parte del d.p.r. n. 74/2013, dell'art. 5 del d.p.r. n. 412/1993. I commi 9 e 9-quater di tale disposizione stabiliscono che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad apposite canne fumarie con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, salve le deroghe di legge. Con la conseguenza che, nella specie, il medesimo giudice era tenuto a disapplicare la norma secondaria del regolamento comunale in quanto incompatibile con il disposto normativo primario, cui occorreva dare esecuzione. E ciò conformemente alla giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudice amministrativo deve disapplicare, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo, la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti in termini di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe dare esecuzione (Cons. Stato 14 luglio 2014, n. 3623). Oltretutto, l'istituto della disapplicazione di una norma regolamentare, per la sua intima struttura, non richiede che siano evocate in giudizio le autorità che quel regolamento hanno adottato, perché quell'atto, dopo la pronuncia del giudice, conserva la sua efficacia nell'ordinamento giuridico. Ed infatti, la notificazione del ricorso è indispensabile allorquando la pronuncia del Giudice elimini dall'ordinamento gli atti impugnati, perché l'autorità emanante ha l'interesse, tutelato dall'art. 24 Cost., alla loro conservazione (nello stesso senso, v. T.A.R. Veneto n. 1003/2012). Osservazioni
Era da tempo che la questione era dibattuta e segnalata da chi si occupava del problema. Sotto questo profilo, il principio affermato nella sentenza del T.A.R. altro non è che la riaffermazione di una norma di legge che già era fissato in questi termini, ma che qualcuno si ostinava a ignorare. Il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che da ultimo ha modificato il d.p.r. n. 412/1993 - nel ribadire che condurre al tetto i fumi della combustione delle caldaie, mediante camini, canne fumarie e condotti di scarico, è un obbligo - riconosce anche, in presenza di in una canna fumaria collettiva ramificata non adeguata, che è possibile predisporre uno scarico a parete, impiegando un apparecchio a camera aperta e a tiraggio naturale. Salvi, ovviamente, i necessari lavori di adeguamento complessivo della canna fumaria stessa, con modifica dei regolamenti comunali. Resta fermo che, per accedere alle deroghe circa l'obbligo di convogliare i fumi di scarico dal tetto è comunque obbligatorio:
De Tilla, Sulla installazione della canna fumaria, in Arch. loc. e cond., 2016, 294; Nucera, Manuale per i corsi di formazione periodica degli amministratori di condominio, Piacenza, 2016, 89; Manassero, L'apposizione delle canne fumarie sulla facciata degli stabili in condominio, in Immob. & diritto, 2014, 567; Riccio, Lo scarico dei fumi a parete, in Amministrare immobili, 2014, fasc. 181, inserto, 9; Voi, La canna fumaria nel condominio, in Arch. loc. e cond., 1995, 781.
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