Irretroattività della norma antielusiva in materia di imposta di registro

La Redazione
31 Gennaio 2018

Non è possibile applicare retroattivamente le modifiche apportate all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di registro. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2007/2018.

Non è possibile applicare retroattivamente le modifiche apportate all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di registro: così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018, con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una S.r.l.

La causa riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, impugnato dalla società.

L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è stato recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 87 della L. n. 205/2017); per la Corte di Piazza Cavour, tale articolo, non avendo natura interpretativa, bensì innovativa, «non esplica effetto retroattivo: conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/86». Detto articolo prevede che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati». Alla norma novellata dal legislatore con la Legge di Bilancio 2018, tuttavia, non si può riconoscere l'effetto interpretativo di quella previgente perché «essa introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti».

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