Fusione infra-gruppo tra soggetti IAS e affrancamento della Riserva Opi 2

Fabio Gallio
Federica Solazzi Badioli
13 Febbraio 2017

Con una recente risposta ad istanza di interpello ordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della L. n. 212/2000, l'Agenzia delle Entrate afferma, o meglio conferma, che in caso di fusione tra due soggetti appartenenti al medesimo gruppo, i “maggiori” valori riferiti ai beni della società incorporata, ed imputati, nel bilancio della società incorporante, a rettifica del Patrimonio netto, in apposita Riserva negativa, non possono ottenere riconoscimento fiscale accedendo ai regimi di affrancamento “ordinario”, di cui all'art. 172, comma 10-bis TUIR, o “speciale”, di cui all'art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008.
Premessa

Con l'istanza di interpello in oggetto una società, che adotta i principi contabili internazionali nel bilancio individuale, ha chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di riallineare, ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008, i valori fiscali dei beni ricevuti a seguito della fusione ai maggiori valori civilistici, pur se non iscritti in bilancio, e ciò sulla base della considerazione che si tratti, comunque, di “plusvalori latenti” sull'azienda trasferita.

In particolare, la società istante ha proceduto alla fusione per incorporazione di un'altra società del gruppo, dalla quale è scaturita una differenza da annullamento (disavanzo), data dall'eccedenza del costo d'acquisto della partecipazione annullata nella società incorporata rispetto al valore del patrimonio netto contabile della società incorporata medesima; tale differenza risulta iscritta, a seguito dell'operazione di fusione, in una Riserva negativa di patrimonio netto, denominata “Riserva Opi 2”.

La società istante ha fatto presente che “gli standard internazionali denunciano una lacuna” in relazione al trattamento contabile da riservare al disavanzo di fusione in esame, in quanto, quando un' operazione ha consumato i propri effetti all'interno del medesimo gruppo”, difetta dei requisiti per essere contabilizzata applicando l'IFRS n. 3 (tramite il c.d. “metodo dell'acquisto”).

La fusione tra società soggette a comune controllo, in altre parole, non essendo “realizzativa”, non può comportare l'iscrizione di maggiori valori sui beni della società incorporata, “ma deve essere condotta sui binari della continuità contabile”.

Tutto ciò premesso, la società istante, tenuto conto della metodologia adottata ai fini della contabilizzazione dell'operazione straordinaria (che non dà luogo all'iscrizione di maggiori valori con riferimento agli elementi patrimoniali della società incorporata), ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi del regime dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

Prima di analizzare la risposta data dall'Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sui criteri di contabilizzazione delle operazioni definite “Business combinations of entities under common control”, nonché sulla normativa che permette di riallineare i valori fiscali dei beni ai maggiori valori iscritti in bilancio.

Il trattamento contabile dell'operazione di fusione: l'Opi 1 e l'Opi 2 di Assirevi e le “Business combinations of entities under common control”

Dal punto di vista contabile, trattandosi di operazione effettuata tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, è necessario fare riferimento, in primo luogo, a quanto stabilito dal documento di Assirevi denominato Opi n. 1 (in questa sede si fa riferimento alla versione precedente a quella divulgata nel mese di ottobre 2016 dalla stessa Assirevi, considerato che, al momento della presentazione dell'istanza di interpello, la nuova versione non era ancora conosciuta).

Tale documento, che si occupa, appunto, del “Trattamento contabile delle “business combination of entities under common control” nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato”, al paragrafo 1.1., denominato “Operazioni di acquisto e conferimento di rami d'azienda”, precisa preliminarmente che tali operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione obbligatoria dell'IFRS 3; inoltre, viene sottolineato che nessun principio o interpretazione IAS/IFRS si occupa nello specifico della contabilizzazione di tali operazioni e, pertanto, la scelta del principio contabile più idoneo debba essere guidata dai canoni generali previsti dallo IAS 8. Tale principio, al paragrafo 10, prevede che, in assenza di un principio o di un'interpretazione IFRS che si applichi specificatamente ad un'operazione, la direzione aziendale debba fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile che fornisca un'informativa che sia:

(a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e

(b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

Sulla base di tali elementi, la scelta del principio contabile per tali operazioni deve essere guidata in particolare dal principio di prudenza, di cui al sopracitato IAS 8.10. In questi casi, pertanto, la scelta dei criteri di contabilizzazione deve privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità dei valori.

L'applicazione del principio della continuità dei valori dà luogo alla rilevazione nello stato patrimoniale di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre. Al fine di rispettare tale principio di continuità vengono individuati due criteri alternativi per la scelta della base di costo:

  • quello c.d. del “pooling of interest”, secondo il quale le attività nette dell'entità acquisita e dell'entità acquirente devono essere rilevate ai valori di libro che avevano nelle rispettive contabilità prima dell'aggregazione. Il conto economico sarà uguale alla somma dei conti economici delle due entità integrate a partire dalla data dell'operazione;
  • quello c.d. della “predeccesor basis”, secondo il quale le attività nette sono trasferite ai valori risultanti dal bilancio consolidato alla data del trasferimento della società controllante comune delle società che realizzano l'integrazione.

In particolare, l'applicazione del principio della continuità dei valori comporta che i criteri di rilevazione contabile, rientranti nell'ambito del principio della prudenza indicato dallo IAS 8.10, siano i seguenti:

  • dalla parte della società avente causa/acquirente: iscrizione dei valori contabili storici determinati secondo la base di costo prescelta (o pooling of interest o predecessor basis); ove i valori di trasferimento, risultanti da apposita perizia di stima, finalizzata all'operazione di aumento, o costituzione, del capitale sociale della società, siano superiori a quelli storico – contabili, l'eccedenza va stornata rettificando in diminuzione il patrimonio netto della società avente causa/acquirente con addebito di una Riserva, appositamente denominata;
  • dalla parte della società dante causa/venditrice: per simmetria con l'impostazione contabile adottata dalla società avente causa, l'eventuale differenza tra il prezzo della transazione (ovvero l'effettivo aumento di patrimonio netto) ed il preesistente valore di carico delle attività oggetto del trasferimento non deve essere rilevata a conto economico, ma deve essere contabilizzata nel patrimonio netto, assimilando l'operazione ad un'operazione effettuata in qualità di azionista.

Per tutto quanto sopra precisato, ove trattasi di operazione di riorganizzazione aziendale tra soggetti IAS appartenenti al medesimo gruppo (c.d. operazioni under common control), che non sia, quindi, inquadrabile come business acquisition e come tale esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, la metodologia di contabilizzazione dell'operazione non consente l'iscrizione di maggiori valori sulle attività ricevute all'atto dell'operazione, ma impone il principio generale della continuità dei valori, al quale il trattamento contabile deve ispirarsi.

Il documento Assirevi Opi n. 2, in tema di trattamento contabile delle fusioni nel bilancio di esercizio, al paragrafo 2.a), tratta delle fusioni madre-figlia con quota di partecipazione del 100%, posseduta dall'incorporante nell'incorporata, ed afferma che l'applicazione del principio della continuità dei valori consegue “all'assenza di uno scambio con economie terze e di un'acquisizione in senso economico”. Applicare il principio della continuità dei valori significherebbe dare rilevanza alla preesistenza del rapporto di controllo tra le società coinvolte nell'operazione di fusione (incorporante ed incorporata).

Ne deriverebbe che la differenza da annullamento tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell'impresa incorporata dovrebbe, in linea di principio, essere allocata per gli stessi valori a concorrenza del valore netto contabile dei beni dell'attivo dell'impresa incorporata e dell'avviamento risultanti dal bilancio consolidato alla stessa data. Per ragioni di prudenza non sono consentite allocazioni per valori superiori ai corrispondenti valori del bilancio consolidato.

Nel caso di specie della società istante, la contabilizzazione dell'operazione di fusione è avvenuta in continuità contabile, secondo i valori risultanti dal bilancio consolidato della controllante incorporante alla data di efficacia dell'operazione (c.d. “predecessor basis”), ove risultava già iscritta una Riserva negativa di patrimonio netto conseguente all'applicazione dei principi dell'Opi 1 sopra enunciati.

La normativa sull'affrancamento

L'art. 176, comma 2-ter, TUIR, prevede che, in ipotesi di conferimento d'azienda, la società conferitaria possa optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l'avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale.

L'art. 172, comma 10-bis, TUIR, concede la medesima possibilità anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, stabilendo che il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 “può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti (…) per nere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni”.

In merito all'operazione di scissione, l'art. 173, comma 15-bis, TUIR estende il suddetto regime anche alla società beneficiaria per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni (si rinvia alla Circolare Agenzia Entrate, n. 57/E 25 settembre 2008).

Simile disciplina è prevista anche dal comma 10, dell'art. 15, del DL 185/2008, il quale sancisce che, in deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell' art. 176 del TUIR, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva (Circolare Agenzia Entrate n. 28/E, 11 giugno 2009).

Per i fini che qui interessano, si osserva che la normativa in commento consente di dare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle differenze, che si originano in occasione di operazioni straordinarie, tra i “maggiori valori iscritti in bilancio” dei beni ricevuti dalla società avente causa (società incorporante o risultante dalla fusione, conferitaria o beneficiaria) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto dante causa (società incorporata o fusa, conferente o scissa).

La tesi positiva dell'istante sulla possibile applicazione della disciplina fiscale del riallineamento alla riserva negativa di patrimonio netto “Riserva Opi 2”

Come è stato esposto precedentemente, nel caso in cui l'operazione di riorganizzazione aziendale tra soggetti IAS appartenenti al medesimo gruppo (c.d. operazioni “under common control”) sia esclusa dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3, la metodologia di contabilizzazione dell'operazione non consente l'iscrizione di maggiori valori sulle attività ricevute da parte dell'incorporante.

Infatti, l'avente causa deve prendere in carico l'azienda o i beni ricevuti in continuità di valori contabili, iscrivendo contestualmente una riserva negativa di patrimonio netto, pari alla differenza tra il valore di apporto e quello preesistente presso la società dante causa.

Emerge, quindi, l'incertezza interpretativa in merito all'applicazione delle discipline sull'affrancamento dei maggiori valori che, nel caso di specie, non risulterebbero iscritti in bilancio.

Autorevole dottrina (Miele, in Il Sole 24 Ore, Norme e tributi, 18 maggio 2009, in Corr. Trib. n. 23 e n. 27 del 2009) ha sostenuto che, dal punto di vista sostanziale, la riserva negativa di patrimonio netto rappresenta i plusvalori maturati sull'attivo trasferito e, che, pertanto, l'opzione per l'affrancamento potrebbe esercitarsi con riferimento a tale posta.

Supporto a tale tesi interpretativa si dovrebbe rinvenire nell'art. 4, comma 3, del D.M. 1° Aprile 2009, n. 48, secondo il quale … ”Per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti”.

La Relazione illustrativa al riguardo precisa: “Il comma 3 si occupa delle cessioni di azienda che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo. Allo stato attuale, non sono del tutto chiari i criteri di contabilizzazione da adottare per queste operazioni. Alcune posizioni dottrinali propendono per l'adozione di una contabilizzazione secondo il criterio della continuità dei valori che, pertanto, non consentirebbe all'impresa beneficiaria dell'acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Si è ritenuto opportuno, a prescindere dalla validità o meno delle suddette posizioni, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto”.

In altri termini, nel caso di cessione di azienda tra soggetti “under common control”, l'acquirente dovrebbe comunque assumere, quali valori fiscalmente riconosciuti dei beni del complesso aziendale acquisito, quelli che hanno concorso a determinare il corrispettivo, soggetto a tassazione in capo al venditore, anche se non iscritti in bilancio.

Si potrebbe sostenere che la disposizione dell'art. 4, comma 3 del Regolamento IAS citato scongiura penalizzazioni derivanti dalla rilevazione delle operazioni in continuità di valori contabili nel caso di soggetti “under common control”, poiché permette la deduzione ex art. 109, comma 4, lettera b) del TUIR dei componenti negativi non imputabili a conto economico per disposizione di legge, quale il maggior ammortamento fiscale dei beni facenti parte dell'azienda acquisita (per quanto riguarda le operazioni di cessione di ramo d'azienda che generano ricavi in capo alla parte acquirente, a seguito dell'iscrizioni dei beni ad un valore maggiore rispetto al costo d'acquisto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto irrilevante il componente positivo iscritto a conto economico. Cfr. risposta ad istanza di interpello del 13 dicembre 2016).

In forzadi tale orientamento, pur se relativo alle cessioni di aziende, si ritiene possibile estendere la ratio del medesimo anche alle altre operazioni straordinarie intervenute tra soggetti IAS “under common control” al fine di consentire l'affrancamento dei plusvalori maturati, pur se non iscritti in bilancio.

Tale soluzione, peraltro, ha il pregio di evitare trattamenti fiscali differenziati rispetto ad analoghe operazioni che avvengano con soggetti al di fuori del gruppo o rispetto alle operazioni cui partecipano soggetti non IAS adopter (cfr. anche Circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009, par. 2.4). Qualora tale effetto discriminatorio dovesse essere confermato, ci sarebbe un evidente violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Pertanto, al fine di evitare che i soggetti IAS che effettuano tali operazioni siano penalizzati, si dovrebbe sostenere che la riserva negativa di patrimonio netto debba essere considerata fiscalmente come espressione, non dei plusvalori dei singoli beni, ma dell'avviamento dell'azienda oggetto dell'aggregazione; ovvero, poiché l'iscrizione della suddetta riserva negativa non consente di individuare i plusvalori riferibili ai singoli beni, le differenze suscettibili di affrancamento dovrebbero imputarsi all'avviamento dell'azienda conferita (cfr. Circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009, nota 15).

In questo caso, oltre ad evitare la discriminazione delle operazioni di fusione come quella in oggetto rispetto ad altre operazioni, contemporaneamente verrebbe meno la problematica relativa alle deduzioni extracontabili, considerato che, dal punto di vista fiscale, gli ammortamenti dell'avviamento sono sempre deducibili per i soggetti IAS a prescindere dall'imputazione conto economico; ciò in quanto, a seguito delle modifiche recate dalla Finanziaria 2008, solo per avviamenti e marchi d'impresa è ammessa per i soggetti IAS la deduzione extracontabile IRES ed IRAP di quote di ammortamento (cfr. art. 103, comma 3-bis TUIR). Ai fini IRAP, invece, la deduzione extracontabile di tali ammortamenti è consentita per tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili utilizzati: cfr. artt. 5 e 6 D.lgs. n. 446/1997.

E' necessario, tuttavia, ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 124/E del 6 dicembre 2010, ha già risposto ad un'istanza di interpello presentata da una società IAS al fine di stabilire appunto se, in caso di una fusione tra due soggetti appartenenti al medesimo Gruppo, i valori effettivi dei beni ricevuti possano essere oggetto di riallineamento fiscale ai sensi dell'art. 172, comma 10-bis TUIR.

Dando rilevanza al dato letterale della disposizione contenuta nella relativa normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la circostanza che la riserva negativa di patrimonio netto iscritta dalla società avente causa rifletta, dal punto di vista sostanziale, i plusvalori latenti sulle immobilizzazioni ricevute per effetto della fusione, non configuri un presupposto valido per poter beneficiare del regime in argomento; ciò in quanto, con riferimento alle predette immobilizzazioni, non si viene a generare alcun disallineamento tra valori civili iscritti in bilancio e corrispondenti valori fiscali.

Tale soluzione interpretativa sarebbe coerente con la ratio della norma menzionata volta alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell'ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell'identità dei valori, del c.d. principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti.

Diversamente, la tesi rappresentata dal contribuente comporterebbe una soluzione contraria alla ratio sopra citata, traducendosi nella necessità di operare, in dichiarazione dei redditi, variazioni extracontabili in conseguenza dei disallineamenti che si verrebbero a generare in seguito all'affrancamento; effetto, quest'ultimo, che il legislatore medesimo ha inteso evitare.

Si ritiene che la tesi dell'Agenzia, in merito al fatto che l'affrancamento non sia mai consentito quando dallo stesso emerga un disallineamento tra la posta civilistica e quella fiscale, possa ritenersi superata a seguito dell'entrata in vigore dei commi 150 e 151 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale disposizione, infatti, prevede che vi sia la facoltà di optare per il regime dell'imposta sostitutiva anche per i soggetti che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo (e non l'avviamento) per effetto di un'operazione straordinaria o traslativa, quali la fusione, la scissione, il conferimento d'azienda, la cessione d'azienda o di partecipazioni, il conferimento di partecipazioni di controllo e lo scambio di partecipazioni, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2014, Protocollo n. 2014/77035, che stabilisce le modalità di attuazione della normativa in oggetto.

L'importo oggetto di affrancamento viene individuato, in generale, nel maggior valore contabile di iscrizione della partecipazione, che emerge nel bilancio individuale per effetto delle operazioni straordinarie sopra individuate, nei limiti in cui tale maggior valore contabile sia stato attribuito ad un corrispondente valore di avviamento, marchi di impresa o altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio di efficacia giuridica dell'operazione. In tal caso, come previsto dall'art. 4 del Provvedimento attuativo citato, la deduzione dei valori affrancati è consentita a prescindere dall'imputazione a conto economico, generandosi, quindi, un disallineamento proprio per effetto dell'opzione per il regime di imposizione sostitutiva.

Nella relazione illustrativa al Senato della Repubblica, presentata il 6 Luglio 2011 per la conversione in legge del D.L. n. 98/2011, si legge che la norma è volta a rimuovere una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla struttura dell'attività oggetto dell'operazione straordinaria, in quanto, in caso di operazioni che coinvolgono partecipazioni di controllo, l'avviamento e le altre attività immateriali riferibili alla partecipata non sono allocati autonomamente nel bilancio individuale della società acquirente, pur essendo stati “pagati”, e non possono, pertanto, trovare riconoscimento fiscale attraverso gli ordinari regimi di riallineamento; i quali presuppongono, infatti, che nel bilancio individuale della società acquirente emergano maggiori valori contabili riferiti agli assets acquisiti: tali regimi di riallineamento non sono, quindi, applicabili in presenza di trasferimenti di partecipazioni di controllo, le quali non determinano l'iscrizione di avviamenti o altre attività immateriali nel bilancio individuale dell'acquirente, il quale infatti iscrive l'intero corrispettivo pagato come costo della partecipazione, a prescindere dalla circostanza che una parte del prezzo di acquisto costituisce, di fatto, avviamento della società acquisita.

In questo senso si esprime anche Assonime (Circ. n. 31 del 25 novembre 2015), secondo la quale la ratio di tale nuova metodologia di affrancamento risponde all'esigenza di non discriminare le imprese che abbiano realizzato l'acquisizione di compendi aziendali in modo indiretto, ossia attraverso l'acquisto delle partecipazioni, rispetto a quelle che abbiano posto in essere operazioni di riorganizzazione quali fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, tenuto conto che solo queste ultime operazioni, secondo l'ordinario regime dei riallineamenti, hanno la possibilità di beneficiare dell'affrancamento degli assets immateriali, in quanto attività iscritte autonomamente nel bilancio individuale della società avente causa.

Pertanto, a parere dell'istante, come nel caso del regime appena descritto, secondo il quale viene ritenuto possibile generare un disallineamento a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva, a maggior ragione nel caso dell'operazione di fusione “under common control” deve essere concessa tale possibilità di operare una deduzione extracontabile.

Infatti, come già esposto precedentemente, la riserva negativa rappresenterebbe il valore dell'avviamento, pagato con l'acquisto della partecipazione, da affrancare, essendo un asset riferibile al compendio aziendale acquisito; in caso contrario si realizzerebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti (ITA GAAP) con riferimento ad operazioni identiche, che il sistema fiscale non deve consentire.

Per completezza di esposizione si ricorda, infine, che l'art. 6 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, prevedeva la possibilità di riconoscere fiscalmente (senza, peraltro, l'applicazione dell'imposta sostitutiva) i maggiori valori iscritti rispetto ai relativi valori di acquisizione derivanti dalle cessioni di azioni o quote (art. 6, comma 2, lett. b)).

La soluzione proposta dall'istante risulta pertanto la seguente: considerato che la società incorporante ha utilizzato il criterio contabile della continuità dei valori, previsto dai Documenti Opi n. 1 e n. 2, secondo i valori risultanti dal bilancio consolidato della società controllante alla data di efficacia dell'operazione, si ritiene che la medesima incorporante abbia la possibilità di affrancare i maggiori valori corrispondenti alla Riserva negativa di patrimonio netto “OPI 2” e, come sostenuto da Assonime nella Circolare n. 27/2009 e nella 51/2008, la riserva negativa deve essere considerata come espressione dell'avviamento dell'azienda oggetto dell'aggregazione, già precedentemente “pagato” con l'acquisto della partecipazione.

La tesi negativa dell'Agenzia delle Entrate: la riserva negativa di patrimonio netto non può essere oggetto di riallineamento

Nella risposta all'istanza del contribuente, l'Agenzia delle Entrate richiama il contenuto della R.M. n. 124/E del 6 dicembre 2010, secondo cui i regimi di riallineamento consentono di dare rilevanza alle differenze, che si originano in occasione di operazioni di fusione, tra i “maggiori valori iscritti in bilancio” dei beni ricevuti dalla società incorporante e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso la società incorporata.

In particolare, nella R.M. citata, valorizzando il tenore letterale della relativa normativa, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la circostanza per cui la riserva negativa di patrimonio netto iscritta dalla società incorporante rifletta, dal punto di vista sostanziale, i plusvalori latenti sulle immobilizzazioni ricevute per effetto della fusione, non configuri un presupposto valido per poter beneficiare del regime in argomento; ciò in quanto, con riferimento alle predette immobilizzazioni, non si viene a generare alcun disallineamento tra valori civili iscritti in bilancio e corrispondenti valori fiscali.

Tale soluzione interpretativa sarebbe coerente con la ratio della norma menzionata volta alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell'ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell'identità dei valori, del c.d. principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti.

Diversamente, la tesi rappresentata dal contribuente comporterebbe una soluzione contraria alla ratio sopra citata, traducendosi nella necessità di operare, in dichiarazione dei redditi, variazioni extracontabili in conseguenza dei disallineamenti che si verrebbero a generare in seguito all'affrancamento; effetto, quest'ultimo, che il legislatore medesimo ha inteso evitare.

Non sembrerebbe, peraltro, dirimente, a supporto della tesi interpretativa contraria, il riferimento all'art. 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48.

Attraverso tale previsione normativa, infatti, il legislatore avrebbe ritenuto opportuno ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto.

A parere dell'Agenzia, la ratio della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 3, del decreto sopra citato è diversa, in quanto riconducibile all'esigenza di garantire, in capo all'acquirente, il valore fiscale realizzato, e non estensibile, in via analogica, alle operazioni fiscalmente neutrali.

Infine, nella risposta all'istanza in commento, l'Agenzia delle Entrate afferma che il regime dell'affrancamento dei maggiori valori relativi alle partecipazioni di controllo, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, non determina alcun effetto sulla fattispecie oggetto della specifica istanza del contribuente. Tale regime di affrancamento, infatti, risponderebbe alla ratio di rimuovere una disparità di trattamento che si verificherebbe, in ipotesi di riorganizzazioni aziendali, ed in particolare le acquisizioni di compendi aziendali, poste in essere in modo indiretto, ovvero attraverso l'acquisto delle partecipazioni. In tal caso, infatti, l'avviamento e le altre attività immateriali riferibili alla partecipata, non essendo allocati autonomamente nel bilancio individuale della società acquirente, non potrebbero trovare riconoscimento fiscale attraverso gli ordinari regimi di riallineamento, pur essendo sostanzialmente quota parte del corrispettivo pagato.

Concludendosi sul tema che la fattispecie oggetto della presente istanza, ossia una “business combination involving entities or businesses under common control” contabilizzata sulla base del principio della continuità dei valori, non rientrerebbe tra le fattispecie individuate nell'art. 2 del Provvedimento del 6 giugno 2014, recante le modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013.

Tuttavia, il contribuente, nell'istanza de qua, non ha affatto sostenuto che la fattispecie dell'affrancamento della Riserva negativa Opi 2 potesse rientrare nella disciplina di affrancamento della L. 147/2013, ma che la “ratio” di tale ultima disposizione avrebbe dovuto consentire di ritenere superata la precedente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate in merito alla circostanza che l'affrancamento non debba mai essere consentito quando dallo stesso emerga un disallineamento tra la posta civilistica e quella fiscale, che si traduca nella necessità di operare, in dichiarazione dei redditi, variazioni extracontabili. Infatti, nella disciplina dell'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, la deduzione dei valori riallineati è consentita a prescindere dall'imputazione a conto economico, generandosi, quindi, un disallineamento proprio per effetto dell'opzione per il regime di imposizione sostitutiva; contravvenendo, in tal modo, alla ratio della normativa sugli affrancamenti, valorizzata nella citata R.M. 124/E/2010, volta al contrario alla eliminazione dei disallineamenti tra i “maggiori” valori contabili ed i corrispondenti valori fiscali, nell'ottica, non si può non evidenziarlo, del rafforzamento del principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti (!)

Conclusioni

Pur comprendendo le ragioni di coerenza con il dettato letterale della normativa vigente in tema di affrancamenti, addotte dall'Agenzia delle Entrate nella risposta in commento, non si può non osservare come le stesse non tengono conto delle peculiarità delle operazioni “under common control”, le quali, comunque, dovrebbero rientrare tra quelle disciplinate dalla normativa in commento; diversamente si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto ad analoghe operazioni che avvengano con soggetto “terzi” rispetto al gruppo o ad operazioni cui partecipano solo soggetti ITA GAAP; con evidenti profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3) e capacità contributiva (art. 53) della Costituzione.

Sommario