Inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio per ragioni di valore

Redazione scientifica
02 Febbraio 2018

È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 c.p.c. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo.

Il caso. Veniva proposta opposizione ad un decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di canoni enfiteutici. Il giudice di pace declinava la propria competenza rimettendo le parti davanti al tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria. Il tribunale chiedeva regolamento di competenza d'ufficio rispetto al suddetto giudizio di opposizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità in base alla quale sono estranee alla materia agraria le controversie in tema di pagamento di canoni enfiteutici, essendo esse regolate soltanto ratione valoris.

La rimessione alle Sezioni Unite. La Sesta Sezione – 3, in disaccordo con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha rimesso il regolamento al Primo Presidente, il quale ha poi assegnato alla Sezioni Unite.

Questa la questione di massima di particolare importanza posta all'attenzione delle Sezioni Unite: «Se sia ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la causa vada incardinata secondo i principi generali dinanzi al primo giudice, senza la necessità di una previa positiva indicazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile e senza che in tal guisa si ritenga, per implicito, che il secondo giudice stia negando la sua competenza ratione valoris e non quella ratione materiae».

La legge non consente conflitto di competenza ove si controverta della competenza ratione valoris. Per il Collegio, se si ammettesse fondata l'istanza di regolamento promossa dal tribunale – il quale neghi che la competenza a conoscere rientri in una qualsivoglia ipotesi di riparto per materia – ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.c. alla fine non potrebbe che individuare per valore il giudice competente per il proseguo della causa. Tale esito conclusivo, però, sarebbe lo stesso che si sarebbe verificato se il legislatore avesse esteso la possibilità di elevare conflitto ratione valoris, conflitto che l'ordinamento attraverso l'art. 45 c.p.c. espressamente nega.

Il principio di diritto. La Corte, mantenendo l'orientamento maggioritario, enuncia il seguente principio di diritto: «È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente - ex art. 49, comma 2, c.p.c. - anche l'individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d'un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris, che invece l'art. 45 c.p.c. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo».

In conclusione, la Corte dichiara il regolamento d'ufficio inammissibile perché la controversia in oggetto non rientra nella competenza per materia di alcun giudice, ma è ripartita soltanto ratione valoris.

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