Avvocato non autorizzato “cede” il mandato ad altro difensore: entrambi direttamente responsabili

Redazione scientifica
06 Febbraio 2018

A fronte dell'illecita attività dell'avvocato che, in sostituzione dell'unico avvocato incaricato dai clienti e senza loro autorizzazione, si sostituisca all'avvocato di fiducia, compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudiziale per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità.

Il caso. A seguito di un incidente aereo verificatosi nel 1977, dove persero la vita 38 cadetti, l'ufficiale accompagnatore e i membri dell'equipaggio, alcuni familiari ed eredi delle vittime agivano in giudizio nei confronti del Ministero della Difesa per il risarcimento del danno, dando mandato ad un avvocato. Il tribunale respingeva la domanda. Seguiva l'appello, per il quale alcuni familiari ed eredi davano mandato al medesimo avvocato. Quest'ultimo, senza essere stato autorizzato dai suoi clienti, dava a sua volta mandato ad litem ad un altro legale, il quale provvedeva a redigere l'atto di appello. La Corte territoriale pronunciava una sentenza di condanna generica contro il Ministero della Difesa, in favore degli istanti “indicati in epigrafe”, tra i quali però non comparivano i nominativi di tutti gli interessati. Infatti, per errore, alcuni di essi non erano stati indicati nell'atto di appello.

A seguito della condanna generica, il Ministero offriva alle parti di porre fine alla lite con una transazione. A tale proposta aderivano anche i soggetti che non erano stati indicati nell'atto di appello, ma Il Ministero si rifiutava di concludere l'accordo con essi proprio perché i loro nomi non risultavano tra i beneficiari della condanna. La sentenza di appello non veniva impugnata.

L'azione di responsabilità contro gli avvocati. Seguiva un'azione di responsabilità promossa contro entrambi gli avvocati affinché ne venisse accertata la responsabilità professionale per aver omesso di indicare i nominativi dei clienti nell'atto introduttivo del giudizio. Il tribunale dichiarava la responsabilità solo del “primo” avvocato (quello a cui i clienti avevano dato mandato di proporre appello). In appello anche il “secondo” difensore veniva condannato. al risarcimento del danno, in solido con il primo e veniva dichiarata altresì la Compagnia di assicurazioni tenuta a manlevare il “secondo” difensore.

Il ricorso dell'assicurazione del “secondo” difensore. La Compagnia di assicurazioni ha proposto ricorso in Cassazione contro tale decisione d'appello, sostenendo che tra i clienti del primo avvocato e il secondo difensore non si era instaurato nessun rapporto professionale.

La procura alle liti e il potere di sostituzione. Il Collegio ricorda, innanzitutto, come la procura è un «atto unilaterale contenente un conferimento di poteri, emanato intuitu personae». Pertanto, il rappresentante processuale non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno che tale facoltà non gli venga espressamente conferite (cfr. Cass. civ., n. 15412/2010). Diversamente, qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato ad negotia, che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali saranno rappresentanti processuali della parte, al pari del legale che li ha nominati (v. Cass. civ., n. 1756/2012). Evidente quindi, nel caso di specie, l'illiceità della condotta del primo avvocato, nel sostituire a sé un altro professionista in difetto di autorizzazione e di poteri.

Il mandato professionale non ammette sostituzione che non siano autorizzate. Il contratto d'opera professionale, poi, continuano i Giudici, è rapportabile alla più ampia categoria del contratto di mandato.

Orbene, il mandato professionale è caratterizzato esso stesso dall'intuitus personae, in quanto è il «contratto il cui oggetto è la prestazione professionale di quella determinata persona che il cliente individua in ragione della particolare competenza e quindi della fiducia che in essa ripone, determinandosi a svolgere, tramite il professionista, una determinata attività nella quale non si impegnerebbe in mancanza di una persona di fiducia alla cui professionalità appoggiarsi». Quindi, a prescindere dall'esistenza o meno di una procura con poteri di sostituzione, «il mandato allo svolgimento di un incarico professionale non ammette sostituzione che non siano autorizzate».

L'attività svolta dall'avvocato senza poteri e l'azione risarcitoria diretta. Per tale ragioni, «il comportamento dell'avvocato che, senza essere stato incaricato dal cliente, ma su incarico del difensore del cliente, si ingerisca nella difesa compiendo direttamente atti difensivi, rientra nella prima delle tre ipotesi di sostituzione del mandatario disciplinate dall'art. 1717 c.c.» (sostituzione non autorizzata per la natura dell'incarico).

In conclusione, a fronte dell'illecita attività dell'avvocato che, in sostituzione dell'unico avvocato incaricato dai clienti e senza l'autorizzazione dei clienti, si sostituisca all'avvocato di fiducia, compiendo attività processuali non autorizzate con esito pregiudiziale per i clienti stessi, i clienti possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne accertare la responsabilità.

L'obbligo di manleva dell'assicurazione del professionista. Dall'affermazione di responsabilità del professionista verso i danneggiati, perseguibile con azione diretta, discende l'obbligo dell'assicurazione del professionista di tenerlo indenne dalle conseguenze dannose provocate a terzi nello svolgimento della sua attività professionale.

La Suprema Corte, condividendo la conclusione a cui sono giunti i giudici d'appello, ha rigettato il ricorso dell'assicurazione.

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