Ingiunzione delle spese condominiali: il condomino deve pagare anche in caso di mancata comunicazione della delibera assembleare

Redazione scientifica
07 Febbraio 2018

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal condominio nei confronti di un condomino moroso, la delibera assembleare costituisce titolo del credito e legittima la riscossione delle spese condominiali, indipendentemente dalla mancata comunicazione della stessa al condomino moroso.

Distacco dall'impianto centralizzato. La vicenda trae origine dall'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su domanda del condominio a seguito di deliberazione di riparto delle spese condominiali. Il giudice di Pace ritiene legittima la pretesa dell'opponente circa l'erroneità nella ripartizione delle spese di riscaldamento a seguito di distacco dall'impianto centralizzato, decisione successivamente confermata anche dal Tribunale. Conseguentemente il condominio ricorre per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c. e il fatto che il condomino avrebbe dovuto impugnare le tre delibere assembleari che avevano approvato le spese di ingiunzione.

Ingiunzione al pagamento. La S.C. ritiene fondato il primo motivo di ricorso e afferma che l'amministratore di condominio è legittimato, senza necessaria autorizzazione o ratifica dell'assemblea, a emettere decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c. contro il condomino moroso per il recupero degli oneri condominiali, una volta che l'assemblea abbia deliberato sulla loro ripartizione. In secondo luogo, la Corte riconosce che nel giudizio d'impugnazione, l'onere probatorio è stato soddisfatto dal condominio mediante approvazione del verbale assembleare.

Contestare la validità o l'efficacia della delibera? La Corte ha però ritenuto che il Tribunale non abbia accolto il constante orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti la validità della delibera assembleare di ripartizione delle spese, ma solo questioni che attengono alla sua efficacia. Per questi motivi la delibera suddetta, costituisce di per sé titolo sufficiente del credito vantato dal condominio e legittima l'emissione del decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione solo nel caso in cui la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, perché sospesa dal giudice dell'impugnazione ex art. 1137, comma 2, c.c., o perché, con sentenza sopravvenuta nel giudizio di merito, sia stata annullata.

Nel caso di specie, a nulla rileva l'eccezione del condomino circa la mancata comunicazione delle delibere condominiali di approvazione e ripartizione delle spese, in quanto trattasi di questioni che non attengono al giudizio di opposizione.

Per questi motivi la corte accoglie il ricorso.