Leggi regionali tirocini extracurriculari: il Centro

09 Febbraio 2018

Si propone un approfondimento delle leggi regionali relative ai tirocini extracurricolari analizzando, in un percorso che si snoda dal Nord al Centro e poi al Sud, le Regioni che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.
Introduzione

Facendo seguito al precedente approfondimento, dedicato alle Regioni del Nord Italia, continua l'analisi delle leggi regionali relative ai tirocini extracurricolari che hanno recepito le Linee Guida in Conferenza Permanente del 25 maggio 2017.

Tra le Regioni centrali del Bel Paese, l'unica che vi ha provveduto è il Lazio.

Lazio

TRATTI ESSENZIALI

DURATA DEL TIROCINIO

La Regione Lazio riduce la durata massima del tirocinio a 6 mesi (le Linee Guida al punto 2 prevedono una durata massima di 12 mesi).

Viene recepito il limite di durata minima di 2 mesi (eccetto soggetti che svolgono attività stagionali: limite di durata minima di 1 mese).

Il d.G.R. n. 533/2017 specifica – diversamente dalle Linee Guida – che il tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durate il periodo estivo, ha durata minima di 14 giorni e durata massima di tre mesi.

Vengono replicate le disposizioni delle Linee Guida in materia di sospensione e interruzione del tirocinio.

Come da indicazioni nazionali, il numero massimo di tirocini da poter svolgere con il medesimo tirocinante è uno, con possibilità di rinnovo di una sola volta e comunque sempre nell'ambito della durata massima prevista.

La Regione si riserva, infine, la possibilità di finanziare tramite avvisi pubblici, tirocini con durata superiore a quella massima stabilita ma comunque non superiori a 12 mesi.

SOGGETTI PROMOTORI

La Regione Lazio recepisce l'elenco definito dalle LG al punto 3 e lo integra inserendo tre soggetti:

  • soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della d.G.R. 15 aprile 2014, n. 198 e s.m.i.;
  • centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, comma 2, l.r. 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
  • aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitati e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della d.G.R. n. 511/2013.

La Regione introduce poi l'obbligo per i soggetti promotori di adottare un proprio codice etico al fine di attivare tirocini di qualità e si riserva di individuare principi e modalità di applicazione a cui tale codice dovrà conformarsi.

Il soggetto ospitante è libero di scegliere il soggetto promotore cui affidarsi per l'attivazione del tirocinio.

SOGGETTI OSPITANTI

Il d.G.R. n. 533/2017 recepisce esattamente il punto 4 delle LG 2017, affermando che i soggetti ospitanti sono le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lett. b).

SOGGETTO OSPITANTE MULTILOCALIZZATO

Nel caso in cui il soggetto ospitante sia multilocalizzato, la Regione rimette al soggetto ospitante la scelta se applicare la normativa di Regione Lazio nel caso in cui questo abbia almeno una sede legale o una sede operativa sul territorio regionale, anche qualora lo svolgimento del tirocinio sia previsto presso un'altra Regione

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

La Regione Lazio, recependo in modo conforme il punto 5 delle LG 2017, conferma che il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI, ed elenca le condizioni per le quali i tirocini possono o non possono essere attivati.

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa secondo le seguenti quote di contingentamento:

a) un tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;

c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti nella specifica unità operativa con più di 20 dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio.

Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui al co. 1, lett. c), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come previsto dal co. 4.

I soggetti ospitanti di cui al co. 3 possono attivare, in deroga ai limiti di cui al co. 1:

a) un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;

b) due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;

c) tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

d) quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti.

I tirocini attivati ai sensi del co. 4 non si computano ai fini della quota di contingentamento.

Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento dei limiti di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.

Un soggetto di cui all'art. 2, co. 1, può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 66/2003.

È fatto divieto di adibizione del tirocinante di svolgere attività in orario notturno.

La Regione può stipulare protocolli d'intesa con i soggetti ospitanti di cui all'art. 5, previa concertazione con le parti sociali, per l'avvio di progetti sperimentali aventi ad oggetto l'attivazione di tirocini anche in deroga ai limiti previsti di cui al co. 1, lett. c).

In tali casi la percentuale di cui al co. 1, lett. c) non può superare il 30%.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

La Regione Lazio specifica che sulla base di un codice etico di cui all'art.4, comma 4, s'impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata.

Rifacendosi al punto 7 delle LG 2017, il d.G.R. n. 533/2017 disciplina che la modalità tramite cui viene attivato il tirocinio è mediante convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

I contenuti della convenzione di tirocinio sono:

  • gli obblighi dei soggetti (promotore e ospitante);
  • le modalità di attivazione;
  • la valutazione e l'attestazione degli apprendimenti;
  • il monitoraggio;
  • la decorrenza e durata convenzione.

Alla convenzione viene allegato un PFI con indicazione analitica degli obiettivi formativi (elencazione del contenuto del PFI).

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E SISTEMA INFORMATICO

La Regione Lazio disciplina che il soggetto promotore è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie.

Tramite il sistema regionale informatico, la Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e PFI di tirocinio a diversi soggetti come:

  • l'Ispettorato nazionale del lavoro;
  • l'ANPAL;
  • le rappresentanze sinda-cali aziendali e unitarie;
  • le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

GARANZIE ASSICURATIVE

Il d.G.R. n. 533/2017, disciplina che il soggetto promotore garantisce il rispetto dell'obbligo assicurativo del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. L'obbligo assicurativo può essere assolto sia dal soggetto ospitante che parimenti, dal soggetto promotore.

La Regione Lazio specifica inoltre che nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e programmazione di politiche attive finanziate da Fondo sociale Europeo, può assumere a proprio carico la spesa INAIL e assicurazione per danni contro terzi, per tirocinanti disabili impegnati in tirocini al di fuori delle quote d'obbligo ex L. n. 68/1999.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo in tirocinio.

In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

  • favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
  • fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
  • individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
  • provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14;
  • promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
  • segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
  • contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza semestrale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini promossi, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

In particolare, i compiti del soggetto ospitante sono:

  • stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
  • trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni obbligatorie effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
  • designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
  • garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
  • mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
  • assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;
  • collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'art. 14.

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.

TUTORSHIP

Il d.G.R. n. 533/2017 recepisce le LG 2017 al punto 10, riportando i compiti affidati al tutor del soggetto promotore prevedendo un limite di massimo 20 tirocinanti contemporaneamente.

La Regione Lazio afferma inoltre che può prevedere diversi limiti per tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

E' recepita la disciplina riguardante il tutor del soggetto ospitante.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il d.G.R. n. 533/2017 prevede che l'indennità minima di partecipazione al tirocinio è di 800 euro lordi mensili e va erogata per intero se si è partecipato almeno al 70% dell'attività di tirocinio prevista mensilmente. Le ipotesi in cui è ammissibile che l'indennità mensile venga erogata in misura inferiore a quella prevista sono le seguenti:

  • la partecipazione mensile alle attività di tirocinio è inferiore al 70% delle attività previste. In questa ipotesi l'indennità andrà riproporzionata all'effettiva partecipazione al tirocinio;
  • l'impegno in termini di orario previsto dal PFI è inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati del contratto collettivo di riferimento. Anche in questo caso l'indennità va riproporzionata in base all'effettiva partecipazione al tirocinio.

La disciplina della corresponsione dell'indennità nei periodi di sospensione del tirocinio e nei confronti di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito è la medesima delle indicazioni nazionali.

Per ciò che riguarda la sanzione amministrativa per il caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, richiamando la L. n. 92/2012, la Regione Lazio prevede una sanzione di misura variabile da un minimo di 1000 ad un massimo di 6000 euro.

MONITORAGGIO

La Regione si impegna a verificare il possesso dei requisiti d'accesso da parte dei tirocinanti, a monitorare l'esperienza di tirocinio e a valutare gli inserimenti lavorativi post tirocinio, attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie. Particolare attenzione verrà data alla presenza di eventuali elementi distorsivi, di cui alcuni vengono elencati a titolo esemplificativo.

ATTESTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA

La deliberazione regionale si attiene alle indicazioni nazionali, riconoscendo il diritto del tirocinante che abbia partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio prevista nel PFI ad un'attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indichi e documenti le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico professionali, di cui al D.M. 30 giugno 2015.

MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Perdendo l'occasione per definire e declinare le nuove categorie di violazioni introdotte con le linee guida del 2017, il legislatore regionale si limita a riprendere le indicazioni nazionali distinguendo tra violazioni sanabili e violazioni non sanabili.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

La Regione Lazio con il d.G.R. n. 533/2017 specifica che:

  • il presente atto ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre 2017, salvo quanto previsto al comma 3.
  • i tirocini per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima della data di cui al comma 1 restano disciplinati dalla d.G.R. n. 199/2013 fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
  • gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al comma 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla d.G.R. n. 199/2013 fino alla loro naturale scadenza.
  • la presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Lazio, salvo quanto previsto dall'art. 6 e dal co. 3 del presente articolo.
  • nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
  • il medesimo soggetto non può ricoprire, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

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