La manifestazione del dissenso rispetto alle liti
09 Febbraio 2018
Il dissenso rispetto alle liti disciplinato dall'art. 1132 c.c. deve essere necessariamente notificato mediante Ufficiale Giudiziario oppure sono ammissibili altre modalità di manifestazione alternative?
A rigore, l'art. 1132 c.c. stabilisce, testualmente, che qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza; e precisa che l'atto di dissenso deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Tuttavia, sebbene la disposizione in due punti diversi faccia espresso riferimento alla notifica (dapprima: «...con atto notificato...» e dopo «...l'atto deve essere notificato...»), nella prassi e nell'applicazione concreta della norma è sempre stata considerata valida anche la manifestazione di dissenso che ha luogo con modalità alternative, come l'invio di una raccomandata a.r. (che comunque deve avere luogo entro lo stesso termine di trenta giorni previsto dall'art. 1132 c.c., altrimenti viene considerata tardiva e quindi inefficace per questo unico fatto) oppure la verbalizzazione della volontà di dissentire, in occasione della stessa assemblea in cui viene approvata la delibera relativa all'azione giudiziaria su cui si vuole dissentire. Bisogna però tenere presente che si tratta di modalità che hanno ricevuto conferma nell'esperienza giurisprudenziale (Giud. Concil. Catanzaro 3 novembre 1989, con riferimento all'invio della lettera raccomandata a.r. e Trib. Monza 13 ottobre 2005, con riferimento alla dichiarazione di dissociazione resa dal condomino immediatamente dopo l'adozione della deliberazione assembleare e fatta constare nel verbale dell'assemblea alla presenza dell'amministratore), ma che non rispettano la prescrizione testuale dell'art. 1132 c.c. In ogni caso, anche la Corte di Cassazione sul punto ha affermato che il dissenso del condomino rispetto alla promozione della lite, oltre ad essere notificato con atto dell'ufficiale giudiziario, può essere anche comunicato senza bisogno di forme solenni, comprese quelle previste dal codice di procedura civile.
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