Compenso professionale: la parcella non è vincolante se non è stata pattuita o accettata dal cliente
12 Febbraio 2018
Il caso. Uno studio professionale associato conveniva in giudizio una società al fine di sentirla condannare al pagamento del compenso professionale maturato da un proprio associato, in virtù dello svolgimento dell'incarico avente ad oggetto la consulenza nel compimento di un'operazione societaria. La convenuta sosteneva che l'incarico professionale era stato affidato ad altro studio professionale e che la prestazione eseguita dal professionista dello studio associato era stata resa in favore di diversa società e che, in ogni caso, il compenso doveva ritenersi eccessivo. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società al pagamento della prestazione professionale, sulla scorta della liquidazione tariffaria posta in essere dal consulente del giudice.
Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso la società, lamentandosi, tra l'altro, della liquidazione della parcella in misura superiore al compenso determinato dal professionista.
Compenso professionale. Il Collegio afferma sul punto che, nel caso in cui il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi, redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice del merito ben può valutare se esistono elementi che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. civ., n. 621/1997).
La parcella non è vincolante. Pertanto, al fine di contestare la determinazione giudiziale del compenso professionale, non è sufficiente far riferimento ad una precedente parcella, salvo che la stessa abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 6454/2008).
La Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso. |