Se l'amministratore resta contumace, i condomini sono legittimati ad impugnare?

Redazione scientifica
13 Febbraio 2018

Nelle controversie in cui non vi è una correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più condomini partecipanti al giudizio, la legittimazione ad agire spetta unicamente all'amministratore di condominio.

Limiti all'accesso in farmacia. La questione trae origine da un'azione possessoria relativa all'accesso alla piazzola antistante ad una farmacia: il Condominio aveva sistemato, al posto di alcune fioriere, dei colonnotti ed una sbarra elettrica, dotando i condomini di chiavi per l'accesso ma impedendolo ai clienti della farmacia allocata in tale area condominiale.

La proprietaria della farmacia agisce per la cessazione dello spoglio, il Condominio resiste eccependo che i lavori erano stati eseguiti sulla base di delibera condominiale alla quale aveva acconsentito anche la venditrice del locale successivamente adibito a farmacia. Il tribunale di Parma accoglie la domanda dei proprietari della farmacia, successivamente altri due condomini dello stabile impugnano la sentenza, mentre il Condominio resta contumace. La Corte d'appello di Bologna rigetta ogni domanda possessoria, pertanto i farmacisti ricorrono per cassazione denunciando la violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e contestando la legittimazione ad appellare dei singoli condomini.

In discussione l'interesse collettivo. La Corte osserva che nelle controversie in cui non vi sia una correlazione immediata con l'interesse esclusivo di ciascun condomino non trova l'applicazione il principio secondo il quale i singoli condomini hanno facoltà di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione in giudizio onde evitare che subiscano gli esiti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del Condominio. Si tratta di quelle controversie che hanno ad oggetto non diritti su un servizio comune, ma la sua gestione, in tali casi la legittimazione ad agire spetta (esclusivamente) all'amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo (ovviamente, nell'interesse del Condominio) esclude la possibilità per il singolo condomino di impugnarla in via autonoma. In conclusione, i due condomini appellanti, estranei al giudizio di primo grado, non avevano titolo per proporre gravame, in quanto la controversia non aveva nei loro confronti conseguenze dirette ma solo mediate dall'interesse del Condominio.

Per questi motivi la Corte cassa la sentenza dichiarando inammissibile l'appello.

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