Il principio di libertà della forma nel CCNL
14 Febbraio 2018
Una nota catena di supermercati condannata dalla Corte d'Appello di Milano al pagamento ai propri dipendenti del premio aziendale, previsto per il periodo ottobre 2004- luglio 2005 e derivante da accordi collettivi aziendali, ricorre in Cassazione.
L'azienda riferisce di aver manifestato, come da accordi aziendali, entro i termini utili (31 gennaio di ogni anno) la volontà di disdetta degli accordi, avendola comunicata dapprima verbalmente,nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali svoltasi il 27 gennaio 2004, e successivamente per iscritto il 29 gennaio 2004, attraverso una lettera, pervenuta alle parti stipulanti il 3 febbraio. La società lamenta la negata efficacia riconosciuta alla disdetta e sostiene che la forma scritta ai fini del recesso sia dovuta solo a seguito di pattuizioni o contratto solenne (art. 1350 c.c.).
La Cassazione, mantenendo l'indirizzo interpretativo offerto dalla sentenza S.U. n. 3318/1995 per cui è previsto il principio della libertà della forma in mancanza di norme che richiedano espressamente la forma scritta, ha accolto la motivazione della ricorrente. Nel ritenere fondato il ricorso la Corte ha affermato “i seguenti principi di diritto: a) il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 cod. civ. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; b) tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessivi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c.; c) la parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata ex art. 2697, co. 2, c. c. della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo – anziché innovativo – di tale successiva dichiarazione”. |