Il regolamento condominiale può limitare, ma non impedire l'uso delle aiuole condominiali

Redazione scientifica
23 Febbraio 2018

Il regolamento condominiale o le delibere assembleari adottate a maggioranza possono regolamentare l'uso delle cose comuni anche in maniera più rigorosa rispetto a quanto prescritto dall'art. 1102 c.c., sempre che non introducano un divieto all' utilizzazione delle parti comuni

Limiti all'uso delle aiuole. Due condomini impugnavano due distinte delibere assembleari riguardanti le aiuole comuni: la prima, con cui era stato stabilito che dette aiuole ed altri spazi verdi dovessero essere lasciati liberi da qualsiasi ingombro (ed a seguito della quale l'amministratrice aveva provveduto autonomamente a rimuovere i vasi e le piante ivi collocate da uno dei ricorrenti); e la seconda, con cui erano stati determinati il divieto di utilizzare le aiuole condominiali per piantarvi essenze vegetali, di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni e nei pressi di taluni pilastri, nonché veniva disposta la recisione della pianta rampicante collocata nell'aiuola condominiale a ornamento del balcone (di uno dei ricorrenti).

Deliberazioni annullate. Dopo una prima fase davanti al Giudice di Pace (dichiaratosi incompetente), la controversia giungeva davanti al Tribunale che affermava l'erroneità della decisione di primo grado quanto al diniego della competenza (eccepita tardivamente, nè rilevata d'ufficio dal giudice) e, nel merito, disponeva l'annullamento delle deliberazioni impugnate poiché in contrasto con gli art. 1102 e 1136 c.c. e condannava il Condominio a risarcire i danni cagionati al singolo condomino a causa della rimozione delle piante di sua proprietà; conseguentemente il Condominio ricorreva per cassazione.

Consentite le piante ornamentali. La S.C. dà seguito a un orientamento condiviso secondo cui, in tema di godimento delle parti comuni, l'art. 1102 c.c., prescrive che ciascun partecipante possa utilizzare la “cosa” condominiale purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso, posto ciò, non trattandosi di norma inderogabile, è possibile che i suddetti limiti possano essere rafforzati dal regolamento condominiale o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge, ferma restando l'illegittimità della previsione regolamentare che contenga un divieto generalizzato di utilizzare le parti comuni. Pertanto nel caso di specie è coerente con l'interpretazione dell'art. 1102 c.c. l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbero invalide le delibere condominiali che impediscono ai singoli condomini di piantare proprie piante nelle aiuole comuni, in quanto la «piantumazione» è espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l'uso delle cose comuni, in tal caso delle aiuole.

Per questi motivi il ricorso è rigettato

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