Presupposti di legittimità della notifica PEC
26 Febbraio 2018
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3805/2018, ha affermato che in tema di notifiche tramite PEC la mancanza di firma digitale nella relata di notifica non è causa di inesistenza dell'atto. Dunque anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Nel caso di specie, il contribuente sollevava eccezione di inamissibilità per carenza della sottoscrizione digitale del ricorso in cassazione e della relata di notifica. I Supremi Giudici specificano che le Entrate avevano depositato l'attestazione di conformità, sia del ricorso che della relata di notifica, all'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 6-9 della L. n. 53/1994. Non pare dunque un'eccezione valida quella del contribuente, sia con riferimento alla mancanza della firma digitale del ricorso notificato via PEC, sia circa la successiva modificabilità del documento (non essendo possibile inficiare la validità del documento firmato originariamente).
La Cassazione provvede inoltre a ricordare la linea di pensiero espressa dalle Sezioni Unite sul tema, le quali con sentenza n. 7665/2016 sancivano che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui "la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario, statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l'eccezione di nullità viene sollevata, l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione della Corte".
Per quanto riguarda la mancanza di firma nella relata di notifica, la Corte evidenzia che non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata della persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e lo scopo legale della notifica.
Dunque, possiamo concludere affermando che ogni irregolarità nella notifica via PEC, laddove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, si intende sanata ex art. 156 c.p.c..
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