Per le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti industriali niente TARSU

La Redazione
27 Febbraio 2018

Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti industriali sono “fuori” dalla TARSU. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 febbraio 2018 n. 4412.

Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti industriali sono “fuori” dalla TARSU. Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 febbraio 2018 n. 4412. I Giudici hanno accolto alcuni motivi di ricorso proposti da un contribuente.

Al centro della controversia, un'area adibita a stoccaggio di materiale legnoso di scarto, all'interno di una società che lavorava prodotti del legno. La Commissione Tributaria Regionale riteneva che tale area fosse compresa nella superficie dovuta al computo della TARSU, in quanto la società non aveva dimostrato di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali di origine industriale. La società replicava, con ricorso in Cassazione, che la stessa sentenza della CTR confermava che essa svolgeva attività industriale su una parte consistente della superficie produttiva e che tale superficie non era computabile a fini TARSU perché generatrice di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, quindi destinati allo smaltimento in via autonoma.

«Nella determinazione della superficie tassabile – hanno detto i giudici di legittimità in rapporto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali», come i rifiuti industriali. L'art. 39 della Legge n. 146/1994, nell'abrogare l'art. 60 del D.Lgs. n. 507/1993, non ha assimilato “ope legis” tutti i rifiuti a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata. «Ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa».

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