Dal Ministero del Lavoro alcuni chiarimenti sulle cooperative sociali

La Redazione
27 Febbraio 2018

Con Nota Direttoriale n. 2491, pubblicata sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune risposte a quesiti, formulati da enti associativi, imprese e professionisti, riguardanti l'interpretazione ministeriale in materia di cooperative sociali.

Con Nota Direttoriale n. 2491, pubblicata sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune risposte a quesiti, formulati da enti associativi, imprese e professionisti, riguardanti l'interpretazione ministeriale in materia di cooperative sociali.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina sul Terzo Settore, infatti, le cooperative sociali hanno acquisito di diritto la qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017; tuttavia, il Codice del Terzo Settore prevede che la disciplina generale dettata per gli enti del Terzo Settore incontra un limite nella specifica normativa delle cooperative, e si applica solo in quanto compatibile con essa. Da qui alcune problematiche, cui il Ministero fornisce apposite risposte.

L'obbligo di redazione del bilancio sociale. La prima questione attiene alla redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale. L'art. 40, comma 1, CTS rinvia al D.Lgs. n. 112/2017 per l'individuazione della disciplina applicabile alle imprese sociali, mentre al successivo comma 2 chiarisce che le cooperative sociali sono regolate dalla L. n. 381/1991. In linea generale, pertanto, le norme codicistiche si applicano solo ove non derogate e in quanto compatibili.

Il Ministero ritiene applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione del bilancio sociale, che l'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017 impone alle imprese sociali, ma solo dopo che siano state emanate le relative linee guida, da definirsi con decreto ministeriale sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore: pertanto, attualmente l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali deve ritenersi facoltativo (ma si veda, sul punto, la news “Si insedia il Consiglio Nazionale del Terzo Settore”, in questo portale).

L'oggetto sociale: le attività di interesse generale. Il secondo quesito richiede chiarimenti sul rapporto tra l'art. 2 D.Lgs. n. 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali e la perimetrazione delle attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere. In particolare, viene domandato se le coop sociali possano continuare a svolgere attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti.

La risposta è affermativa, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs.n.112/2017 alla L. n.328/2000, la quale riprende, all'art. 1, comma 2, la definizione di servizi sociali espressa nell'art. 128 d.lgs n.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita”.

Nomina dei sindaci. Infine, il Ministero precisa che alle coop sociali non è applicabile l'obbligo di nominare uno o più sindaci, all'atto di costituzione dell'ente, ex art. 10, comma 1, D.lgs. n. 112/2017: la materia è, infatti, disciplinata in via specifica, per quanto riguarda le cooperative, negli artt. 2543 e 2477 c.c., con prevalenza rispetto alla disciplina generale dettata dal CTS.

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