La ragione più liquida e l'ordine di cui all'art. 276 c.p.c.
06 Marzo 2018
Massima
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Il caso
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per conseguire il pagamento della fornitura di merci ed opere svolte per la realizzazione di un vigneto, nell'interesse dell'impresa agricola di proprietà del debitore. Tale soggetto ha opposto il decreto ed eccepito la presenza di vizi nell'opera svolta da controparte; e, pertanto, ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il pagamento, in via riconvenzionale, del compenso per l'attività svolta al fine di sopperire alle carenze della fornitura di controparte. Costituitosi in giudizio, il creditore ha eccepito sia la decadenza dall'azione di garanzia per vizi in ragione della mancata tempestiva denuncia degli stessi nel termine di 60 giorni ex art. 1667 c.c.; sia la totale infondatezza degli addebiti mossi, per essere la prestazione effettuata in piena conformità alle regole tecniche. A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 1667 c.c., spettava all'opponente - in base ai pacifici principi generali sul riparto dell'onere probatorio - dar prova della tempestiva denuncia di tali vizi. La questione
Le risultanze probatorie non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova per superare, così, l'eccezione di decadenza. Il giudice ha, pertanto, accolto l'eccezione di decadenza sollevata dal creditore in relazione alla garanzia per vizi e, conseguentemente, rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale, in quanto fondate su una garanzia per vizi dalla quale l'opponente è decaduto. La decisione trova, dunque, giustificazione nel principio della ragione più liquida, indipendentemente dalla questione logicamente preliminare – da affrontare ex art. 276 c.p.c. – qual è l'esistenza dei dedotti vizi (esistenza contestata in radice dal creditore ed effettivamente non corroborata dalle deposizioni testimoniali). Le soluzioni giuridiche
In forza del principio della ragione più liquida, il rigetto della domanda può derivare direttamente dalla soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida analisi, pur se logicamente subordinata, senza che sia previamente necessario esaminare tutte le altre questioni nel rispetto dell'ordine di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 2872/2017, Cass. civ., 19 agosto 2016, n. 17214, Cass. civ., ord., 20 marzo 2015, n. 5724; Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242-3, in Giur. it., 2015, I, 1387, con nota di Bove, Rilievo d'ufficio della questione di nullità ed oggetto del processo nelle impugnative negoziali; e in Riv. Dir. proc., 2015, 1560, con nota di Giussani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite Cass. 28 maggio 2014, n. 12002; Cass. civ., sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 29523, in Foro it., 2009, I, 3099, con nota di Caponi, La rilevabilità del difetto di giurisdizione tra doppio oggetto del giudizio e primato della ragione più liquida). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente garantite; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. civ., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883, in Giur. it., 2009, 1459, con nota di Carratta, Rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione e uso improprio del “giudicato implicito”; e in Riv. dir. proc., 2009, 1071, con nota di E.F. Ricci, Le Sezioni Unite cancellano l'art. 37 c.p.c. nelle fasi di gravame). Tale costruzione si basa sull'assunto che lasentenza, quale particolare provvedimento dell'autorità giurisdizionale, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio, ma deve accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. In questo stato di cose la decisione può correttamente fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Osservazioni
Sotto altro profilo va considerato che la sentenza di merito nel pronunciare la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento “improprio” della domanda non esaminata. Di qui la precisazione che il Giudice di legittimità conserva il potere di annullare la statuizione di decadenza (se erronea) e decidere nel merito sull'inesistenza del diritto ove la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto, sì da essere rilevabile, per la prima volta e anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità (Cass. civ., ord., 20 marzo 2015, n. 5724 cit.).
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