Efficacia del recesso unilaterale del socio e opponibilità a terzi

La Redazione
29 Settembre 2015

Il recesso del socio di società di persona, ex art. 2285 c.c., qualora si concretizzi in un'iniziativa personale del socio, e non sia invece frutto di un mutuo consenso volto a modificare l'originario patto sociale, ha natura di atto recettizio: esso si perfeziona e acquista efficacia non appena portato ritualmente a conoscenza degli altri soci, senza necessità di una accettazione da parte di questi ultimi.

Il recesso del socio di società di persona, ex art. 2285 c.c., qualora si concretizzi in un'iniziativa personale del socio, e non sia invece frutto di un mutuo consenso volto a modificare l'originario patto sociale, ha natura di atto recettizio: esso si perfeziona e acquista efficacia non appena portato ritualmente a conoscenza degli altri soci, senza necessità di una accettazione da parte di questi ultimi.

In linea di principio, pertanto, nei rapporti sociali interni il recesso unilaterale diviene giuridicamente efficace con la conoscenza da parte dei soci rimasti in società, ma l'efficacia del recesso può essere posticipata qualora così preveda la legge o il patto sociale.

Nei rapporti con i terzi, invece, il recesso unilaterale, così come sopra divenuto efficace, può essere opposto ai terzi, a mente dell'art. 2290 c.c., solamente se pubblicizzato con mezzi idonei a renderlo conoscibile per gli stessi terzi.

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