Il servizio di guardia e reperibilità è orario di lavoro
06 Marzo 2018
Un lavoratore, impiegato come vigile del fuoco con lavoro discontinuo, veniva retribuito solo in funzione dell'effettivo tempo trascorso in servizio attivo, senza percepire compensi per il servizio di reperibilità che periodicamente doveva svolgere. Nello specifico, durante il servizio di guardia doveva essere contattabile e riuscire a raggiungere la caserma dei vigili del fuoco in pochi minuti.
Il pompiere, insoddisfatto dal mancato percepimento del compenso durante la reperibilità, adiva il Tribunale del Lavoro di Nivelles, che accoglieva le sue ragioni. La città belga, di contro, proponeva appello dinnanzi alla Corte del lavoro di Bruxelles che, constatando la mancanza di corrispondenza tra la nozione di “orario di lavoro” per il diritto belga e per quello dell'Unione Europea, domandava alla Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale se i servizi di guardia/reperibilità dovessero rientrare o meno nella definizione di orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE.
La Corte di Giustizia, sostenendo la non derogabilità, se non in meglio, degli obblighi derivanti dalla direttiva e vista la forte limitazione per il pompiere a dedicare il proprio tempo ad attività personali e rapporti sociali, ha stabilito che il servizio di guardia deve essere considerato orario lavorativo.
|